Sabato, 05 Ottobre 2024

Preposti in materia si sicurezza sul lavoro

In molte aziende viene richiesto ai lavoratori, chiamati a svolgere la funzione di “preposti” in materia si sicurezza sul lavoro, di firmare delle lettere nelle quali, si fa carico allo stesso lavoratore della responsabilità relativa a possibili violazioni delle norme in materia di sicurezza, nonché di eventuali infortuni e insorgenza di patologie correlate al processo produttivo, a carico dei lavoratori.

Queste lettere con tali caratteristiche , bisogna spiegare ai lavoratori coinvolti, non devono essere firmate, in quanto sono difformi da ciò che è previsto dall’art.19 del dlgs. 81/08.

La funzione del preposto è limitata alla sola sorveglianza dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, non ha compiti di intervento a fronte di violazioni e/o non rispetto delle procedure previste; di conseguenza non ha la responsabilità a fronte di infortuni o malattie, in quanto la responsabilità è sempre in capo ai dirigenti aziendali.

Per queste ragioni riteniamo necessario che le Rsu e gli Rls attivino confronti in azienda per convenire su dei testi di lettere, in linea con quanto previsto dal Testo Unico. Se le aziende si rifiutassero a tali confronti e intendessero comunque procedere unilateralmente è necessario inviare da parte delle strutture territoriali denuncia al Servizio di Prevenzione e Protezione della Asl.

Con l’obiettivo di realizzare tali confronti con le direzioni aziendali vi inviamo, negli allegati, delle ipotesi di lettere, utili sia per i lavoratori preposti alla sorveglianza di quanto previsto dal DVR che per quelli che hanno funzioni di preposti al coordinamento delle interferenze (subappalto).


Roma, 11 ottobre 2011

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La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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