Martedì, 19 Marzo 2024

Statuto Fiom

INDICE

Titolo I - DEFINIZIONE, SCOPI, AUTONOMIA E DEMOCRAZIA DELLA FIOM
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Scopi
Art. 3 - Principali campi di iniziativa e di azione
Art. 4 - Unità sindacale
Art. 5 - Autonomia sindacale
Art. 6 - Incompatibilità
Art. 7 - Democrazia sindacale
Art. 8 - Elezione del Segretario generale e delle Segreterie
Art. 9 - Concertazione di posizioni collettive
Art. 10 - Autonomia e democrazia nelle posizioni sui problemi politici
Art. 11 - Funzionari sindacali a tempo pieno
Art. 12 - Rotazione incarichi
Art. 13 - Finanziamento dell'organizzazione

Titolo II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 14 - Assemblea degli iscritti di fabbrica
Art. 15 - Sindacato territoriale
Art. 16 - Sindacato regionale
Art. 17 - Coordinamenti di gruppo
Art. 18 - Coordinamento donne
Art. 19 - Federazione nazionale
Art. 20 - Organi direttivi ed esecutivi nazionali
Art. 21 - Congresso nazionale
Art. 22 - Assemblea nazionale
Art. 23 - Assemblea generale del Comitato centrale
Art. 24 - Direzione o Comitato esecutivo
Art. 25 - Segreteria nazionale
Art. 26 - Collegio dei Sindaci revisori
Art. 27 - Ispettori
Art. 28 - Collegio di verifica
Art. 29 - Organi direttivi ed esecutivi regionali
Art. 30 - Congresso del sindacato regionale
Art. 31 - Comitato direttivo del sindacato regionale
Art. 32 - Organi direttivi ed esecutivi territoriali e di base
Art. 33 - Congresso del sindacato territoriale
Art. 34 - Comitato direttivo del sindacato territoriale
Art. 35 - Assemblea degli iscritti alla Fiom a livello di fabbrica

Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 - Trattamento dati personali
Art. 37 - Divieto di fumo
Art. 38 - Statuto Cgil

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TITOLO I
DEFINIZIONE, SCOPI, AUTONOMIA E DEMOCRAZIA DELLA FIOM

Art. 1 - Definizione
La FEDERAZIONE IMPIEGATI e OPERAI METALLURGICI (Fiom) è l’organizzazione sindacale di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori operanti nell’impresa metalmeccanica italiana. La Fiom è l’organizzazione sindacale della Cgil della quale accetta lo Statuto.

Art. 2 - Scopi
Gli scopi principali perseguiti dalla Fiom consistono:
1) nel difendere gli interessi economici, professionali e morali - collettivi ed individuali - di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori metalmeccanici, nel promuovere il progressivo miglioramento delle loro condizioni di vita e nel garantire il rispetto e lo sviluppo dei loro diritti e della loro personalità;
2) nel promuovere l'elevazione professionale, culturale e lo sviluppo delle attività sociali dei lavoratori;
3) nel tutelare la salute e l'integrità delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso un'azione costante di intervento e controllo del processo produttivo e dell'ambiente di lavoro affinché la produzione non comporti danni alla salute e all'integrità delle lavoratrici e dei lavoratori, dei cittadini e all'ambiente. È pertanto compito specifico del sindacato e della Fiom contestare tutti quei processi produttivi che possono arrecare danno, direttamente e indirettamente, alla collettività, all'ambiente e/o alla salute e all'integrità delle lavoratrici, dei lavoratori, delle cittadine e dei cittadini, esercitando tutte le prerogative dell’organizzazione compreso la costituzione di parte civile nei procedimenti giuridici in caso di infortunio mortale o gravemente invalidante;
4) nel promuovere iniziative per la piena occupazione; lo sviluppo equilibrato, anche nei rapporti tra le varie regioni, dell'economia; l'attuazione delle riforme necessarie all'utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse, con la piena salvaguardia dell'ambiente e dell'ecologia; la più giusta ripartizione del reddito; il progresso tecnico e scientifico e la sua traduzione in progresso sociale sino all'emancipazione completa del lavoro. In questo ambito è compito della Fiom contribuire a tutte le iniziative che rendano effettivo l'inserimento delle donne, dei giovani e delle lavoratrici e dei lavoratori migranti nell'attività produttiva e assicurino, in ogni campo di attività, parità di diritti e di condizioni senza alcuna discriminazione;
5) nell'affermare il ruolo fondamentale ed insostituibile che il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori ha nella costruzione e nello sviluppo di una società democratica moderna.

Art. 3 - Principali campi di iniziativa e di azione
La Fiom si prefigge di realizzare i suoi scopi: mediante l'azione sindacale unitaria delle lavoratrici e dei lavoratori dell’artigianato e dell'industria metalmeccanica, nell'ambito della Cgil, ricercando i necessari rapporti ed assumendone le opportune iniziative anche con le altre O.S., con le varie componenti sociali e politiche.
Spetta alla Federazione nazionale stipulare i contratti nazionali di lavoro e tutti gli accordi e contratti che hanno interesse nazionale. Le piattaforme rivendicative e le varie azioni sindacali devono essere decise nelle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori e degli organi dirigenti del sindacato. Le intese di massima raggiunte saranno sottoposte all'assemblea dei lavoratori.

Art. 4 - Unità sindacale
La Fiom considera fondamentale l'obiettivo della realizzazione dell'unità sindacale organica in Italia mediante la creazione, possibile a breve scadenza, di una organizzazione sindacale democratica e unitaria a tutti i livelli (dalla fabbrica al livello confederale) che attui la volontà delle lavoratrici e lavoratori ed unifichi tutte le forze sindacali maturate all'unità partendo da esperienze e convinzioni politiche diverse e alla quale aderiscano liberamente tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori italiani.
L'unità sindacale è un fattore determinante di rafforzamento del sindacato e del suo potere contrattuale, e pertanto la Fiom si propone di estendere e consolidare le convergenze e le intese unitarie già realizzate ed il loro ulteriore sviluppo con nuove acquisizioni politiche ed organizzative.

Art. 5 - Autonomia sindacale
L'autonomia del sindacato si esprime fondamentalmente con il più ampio esercizio della democrazia e della partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita sindacale, all'elaborazione della sua linea politica con l'assoluta aderenza delle sue scelte agli interessi particolari e generali delle lavoratrici e dei lavoratori, con lo sviluppo di una qualificata formazione dei quadri sindacali e l'autofinanziamento da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.
L'autonomia comporta inoltre il riconoscimento della insostituibile funzione delle forze politiche, dei partiti, delle istituzioni democratiche e parlamentari e del loro ruolo nei rispettivi ambiti, per il perseguimento dei fini fissati dalla Costituzione italiana.
Partendo da questi presupposti la Fiom, mentre ribadisce il carattere antagonistico dei rapporti tra Sindacato - in quanto espressione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti - e padronato privato e pubblico, afferma l'indipendenza del Sindacato nei confronti dei partiti, delle formazioni politiche e dei pubblici poteri.

Art. 6 - Incompatibilità
La FIOM considera incompatibile con l’appartenenza alla Federazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla FIOM, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende la FIOM, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l’unità della FIOM come soggetto contrattuale.
L’adesione alla FIOM è incompatibile con l’appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali l’Assemblea generale del Comitato Centrale della FIOM preveda espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d’azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.

Le cariche di componente:
- L’Assemblea generale del CC e l’Assemblea nazionale; i comitati esecuti: nazionale, regionale, territoriale e delle Rsu;
- Le Assemblee generali regionali e territoriali;
- di Segreteria nazionale della Federazione e di Segreteria dei sindacati regionali e territoriali;
- Collegi dei Sindaci revisori nazionale e territoriali;
- Collegio di Verifica nazionale;

sono incompatibili con:

a)    l’appartenenza a Consigli di amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dalla CGIL), di istituti ed enti pubblici di ogni tipo e organismi di gestione in genere; eventuali deroghe, riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Centro Regolatore competente; le cariche di Componente del Consiglio di Amministrazione e simili di impresa privata o Ente di natura pubblica.
b)    l’appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi o ad incarichi di formale rappresentanza;
c)    la qualità di componente delle assemblee elettive dell’Unione Europea e di quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee, o a primarie di coalizione o di partito, comporta l’automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi, di garanzia e di controllo di emanazione congressuale;
d)    l’assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l’incompatibilità scatta dall’accettazione dell’indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all’appuntamento elettorale.
Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, dopo dodici mesi l’iscritto sospeso può rientrare negli organismi direttivi, di garanzia e di controllo, dei quali faceva parte.

Nel caso di reiterazione in un arco temporale di dieci anni della condizione d’incompatibilità di cui ai precedenti commi c) e d), l’iscritto sospeso può rientrare negli organismi direttivi dei quali faceva parte dopo ventiquattro mesi.
Analogamente, si prevede che l’iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di dodici mesi.

I candidati alle elezioni di cui al punto c) che non siano risultati eletti, in occasione di congressi che si svolgano nei 12 mesi successivi alle elezioni:
- sono incompatibili con gli organi di garanzia congressuale;
- godono di elettorato attivo e passivo nell’ambito del congresso;
- se risultano eletti negli organi direttivi, di garanzia e di controllo, sono automaticamente sospesi fino a concorrenza di 12 mesi dalla data delle elezioni.

Dà luogo ad incompatibilità anche l’assunzione di incarico di difensore civico.
A livello di posto di lavoro, per carica di direzione si intende l’appartenenza agli esecutivi; l’incompatibilità con l’appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di Comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del Comune in cui è collocato il luogo di lavoro.
L’appartenenza ad organi esecutivi della FIOM a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.

Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. È responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione presso l’organismo di cui all’art. 22 dello Statuto della CGIL.
Il presente articolo è subordinato all’articolo 7 dello Statuto Cgil ed alle sue eventuali modifiche.

Art. 7 - Democrazia sindacale
A conferma e specificazione di quanto stabilito agli art. 3-4-5-6 Titolo I dello Statuto Confederale, l'ordinamento interno della Fiom è fondato sul principio della più ampia democrazia. Nella Fiom ed in tutte le istanze dell'organizzazione di ogni grado si applicano le seguenti norme fondamentali:
a)    ogni lavoratrice e lavoratore metalmeccanico ha il diritto di iscriversi alla Fiom attraverso la sottoscrizione della delega, o il pagamento diretto delle quote. A nessuna lavoratrice e lavoratore può essere negata l’iscrizione, salvo esplicita ed evidente incompatibilità con i valori fondanti dell’organizzazione (verificati dagli organismi statutari preposti);

b)    l'iscrizione alla Fiom è volontaria e si realizza con il ritiro della tessera tramite una delle strutture cui si richiede; l'ammissione è condizionata unicamente alla qualità di lavoratrice/lavoratore appartenente, per la sua professionalità, all'industria metalmeccanica. La qualità di iscritta/iscritto alla Fiom non si perde per il solo fatto della risoluzione del rapporto di lavoro;

c)    ogni iscritta/iscritto alla Fiom ha il diritto di partecipare alla vita dell’organizzazione nelle modalità definite dallo Statuto. Ogni iscritta/iscritto Fiom ha il diritto di candidarsi alle elezioni delle Rsu e nelle altre liste dell’organizzazione. Nel caso in cui i candidati e le candidate siano superiori ai posti disponibili nella lista, si procederà alla loro selezione con elezioni primarie tra tutti gli iscritti e le iscritte, all’organizzazione, interessati all’elezione;

d)    ogni iscritta e ogni iscritto alla Fiom partecipa in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti e iscritte, personalmente o a mezzo di delegate e delegati, alla formazione delle deliberazioni del sindacato, è eleggibile alle cariche direttive, può ritirare la sua adesione al sindacato;

e)    tutte le piattaforme formalizzate e gli accordi conseguenti debbono essere sottoposte al voto referendario delle lavoratrici e dei lavoratori interessate ad esse. Contro l’eventuale violazione di questa norma possono ricorrere le singole iscritte e i singoli iscritti all’organizzazione. Nel caso in cui sia manifesta l’impossibilità di procedere alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, in quanto si verifichino difficoltà nel loro coinvolgimento, la Fiom comunque procederà alla consultazione degli iscritti/e aperta ai non iscritti/e;

f)    è fatto espressamente divieto di sottoporre al voto tutto ciò che riguarda i diritti indisponibili delle lavoratrici e dei lavoratori;

g)    le iscritte e gli iscritti alla Fiom hanno il diritto di chiedere consultazioni su temi di carattere sindacale. A tale scopo potrà chiedere tali consultazioni il 10% delle iscritte e degli iscritti della struttura interessata all’argomento della consultazione stessa, dai livelli aziendali fino a quello nazionale;

h)    in ogni organismo del sindacato - dalle assemblee primarie delle iscritte e degli iscritti agli organismi direttivi della Fiom - è garantita a tutti i componenti la piena libertà di espressione sulle questioni in discussione, la manifestazione anche pubblica di eventuali dissensi sulle decisioni prese, il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e della fede religiosa e degli orientamenti sessuali di ciascuno;

i)    nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati delle iscritte e degli iscritti, nelle diverse istanze dell’organizzazione, fino agli esecutivi, va promossa la presenza dei lavoratori e delle lavoratrici migranti, assumendo come riferimento il dato degli iscritti dei lavoratori migranti sul totale degli iscritti;

j)    tutte le cariche direttive sono elettive; le elezioni degli organismi dirigenti devono essere rinnovate entro i periodi di tempo stabiliti dallo Statuto; le vacanze che si verificheranno, tra un congresso e l'altro, negli organismi dirigenti la cui elezione è di competenza del Congresso, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organismi direttivi, fino al massimo di un terzo dei loro componenti; oltre tale limite le proposte dovranno essere sottoposte all'istanza di direzione superiore; decade dall'organismo di appartenenza il componente che risulterà assente non giustificato a tre riunioni consecutive dello stesso, regolarmente convocate. Contro tale decisione, l'interessato potrà avvalersi dei diritti previsti al Titolo III del presente Statuto;

k)    elezioni di organismi dirigenti. Nelle elezioni degli organismi si applica il sistema della proporzionale pura con votazione segreta, il numero di preferenze esprimibili è pari ad un terzo degli eleggibili. Le elezioni possono avvenire con voto palese qualora venga deciso da almeno il 50% + 1 dei delegati;

l)    verifica poteri organismi. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto le decisioni degli organismi dirigenti della Fiom, a tutti i livelli, sono valide quando sono presenti almeno il 50% + 1 dei loro componenti;

m)    maggioranze richieste. In tutti gli organismi, la cui validità è stata accertata in apertura di riunione a norma di Statuto per le decisioni di politica rivendicativa e contrattuale e le scelte organizzative, attinenti alla normale gestione della Fiom, è richiesta la maggioranza semplice. Per le decisioni su questioni di natura politica generale che esulano dagli argomenti sopra enunciati è richiesta la maggioranza dei 3/4;

n)    le riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte e degli iscritti di tutti gli organismi direttivi devono essere tenute entro il periodo di tempo fissato dallo Statuto in via ordinaria o su richiesta di un decimo delle iscritte e degli iscritti o di un quarto dei componenti gli organismi direttivi. L'assemblea sui luoghi di lavoro è un momento della partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, in rapporto con l'insieme dell'organizzazione, all'elaborazione della linea del sindacato e di verifica della stessa. In particolare, l'assemblea definisce la piattaforma rivendicativa aziendale, l'azione conseguente ed approva le relative conclusioni;

o)    il centro regolatore Nazionale interviene sull’insieme della politica organizzativa ai vari livelli; la Fiom Nazionale, previa delibera della segreteria Nazionale può delegare la funzione di centro regolatore alla struttura Regionale Fiom della regione in cui avviene l’elezione del Segretario generale territoriale;

p)    la Fiom Cgil, nel rispetto della normativa vigente, tutela il diritto delle iscritte e degli iscritti alla protezione dei dati personali.

Art. 8 - Elezione del Segretario generale e delle Segreterie
La scelta e l'elezione del Segretario generale e della Segreteria avviene sulla base di un ampio coinvolgimento dei gruppi dirigenti ai rispettivi livelli.
L’eventuale consultazione per individuare le candidature da sottoporre a voto (dopo aver accertato l'accettazione da parte dei candidati/e) avverrà a cura di un'apposita commissione di almeno tre componenti espressa dall'organismo dirigente. Per le elezioni coincidenti con il rinnovo congressuale degli organismi dirigenti, la commissione che assume il ruolo di presidenza dell'organismo stesso, potrà avvalersi del dibattito congressuale per costruire la proposta da avanzare.
Quando l’elezione riguardi il Segretario generale e si sia in presenza di un solo candidato/a, la scheda ne riporterà il nome e i componenti dell’Assemblea Generale esprimeranno il loro voto scegliendo fra le possibilità indicate nella scheda. L’elezione è valida se il candidato raggiunge almeno il 50% più uno degli aventi diritto.
Tale quorum viene richiesto anche per la seconda votazione. In caso di esito negativo, i Centri regolatori preposti possono riconvocare l’Assemblea Generale interessata per riavviare la procedura della consultazione, oppure avviare la procedura prevista dallo Statuto Cgil all’articolo 17.
Nel caso l’elezione riguardi la Segreteria e si sia in presenza della lista bloccata, la scheda riporterà i nomi dei candidati e i componenti dell’Assemblea Generale voteranno con modalità analoga a quanto previsto al punto precedente, la segreteria è eletta se raggiunge almeno il 50% più uno dei voti favorevoli degli aventi diritto. Se ciò non avvenisse, si procede fermo restando le scelte individuali nei tempi decisi dall’Assemblea Generale a una nuova votazione. Il quorum previsto per la seconda votazione è il 50% + 1 degli aventi diritto.
Nel caso l’elezione riguardi un singolo Segretario o una singola segretaria, risulterà eletto/eletta se raggiungerà almeno il 50% più uno dei voti favorevoli degli aventi diritto. Se ciò non avvenisse, si procederà, fermo restando le scelte individuali, nei tempi decisi dall’Assemblea Generale a una nuova votazione. Risulterà eletto/a se si raggiungerà il 50%+1 dei votanti, la maggioranza richiesta è la maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto).
Fermo restando quanto ai commi precedenti per l’elezione dei Segretari generali e delle segreterie, si applicano le delibere regolamentari n.6 e n.8 approvate dall’Assemblea Generale della Cgil.

Art. 9 - Concertazione di posizioni collettive
Ogni iscritta e iscritto alla Fiom ha diritto di concorrere ad esprimere, anche attraverso la concertazione delle iniziative, posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi anche la formazione dei gruppi dirigenti.
Esclusa ogni forma di disciplina di corrente, o di gruppo aprioristicamente o di fatto costituito, le posizioni collettive che venissero a formarsi in conseguenza della concertazione delle iniziative di cui al comma precedente, possono liberamente manifestarsi attraverso i normali canali dell'organizzazione, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze di decisione degli organi sindacali.

Art. 10 - Autonomia e democrazia nelle posizioni sui problemi politici
La Fiom considera sempre possibile realizzare una piena e feconda unità di intenti tra tutte le iscritte e tutti gli iscritti in tutti gli organismi federali, osservando i princìpi fissati nel presente Statuto e i criteri collaudati da una lunga esperienza di vita unitaria.
Costituisce garanzia di unità sindacale la consapevolezza, maturata in tutto il movimento sindacale, che il sindacato non può essere, per la sua natura e le sue funzioni, sede di conflitti ideologici, non può essere agnostico di fronte ai problemi anche politici che interessano il mondo del lavoro; deve elaborare in modo autonomo e democratico le proprie posizioni politiche, ispirandosi agli interessi generali delle lavoratrici e dei lavoratori e ai princìpi sanciti nella Costituzione della Repubblica italiana, e considerando preminente la salvaguardia dell'unità dell'organizzazione sindacale.
Qualora su questioni squisitamente politiche, non previste dagli indirizzi generali fissati dallo Statuto o dalle risoluzioni congressuali, sorgessero divergenze non immediatamente superabili, o non si riuscisse a definire decisioni e/o prese di posizione formali, gli interessati e le interessate hanno facoltà di rendere pubblica la propria posizione sulla questione controversa.

Art. 11 - Funzionari sindacali a tempo pieno
Le assunzioni dei funzionari sindacali a tempo pieno operanti nelle strutture territoriali, regionali e nazionali devono essere deliberate dalle segreterie in conformità a quanto previsto dallo Statuto Cgil e dal Regolamento del Personale Cgil.

Art. 12 - Rotazione incarichi
Per favorire la mobilità e la rotazione degli apparati gli incarichi a tutti i livelli di segreteria hanno un limite di due mandati (8 anni consecutivi). L’eventuale superamento dei due mandati potrà avvenire esclusivamente nei casi previsti dallo Statuto Cgil.

Art.13 - Finanziamento dell'organizzazione
La FIOM considera l'adesione e il contributo al sindacato un fatto volontario della lavoratrice e del lavoratore.
La FIOM realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria delle lavoratrici e dei lavoratori. Ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle iscritte e degli iscritti della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni/contributi autorizzati di volta in volta dall’Assemblea Generale della FIOM, con contributi volontari di singoli lavoratori/ci.
Ogni struttura della Fiom ha il dovere di definire entro dicembre di ogni anno il bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno successivo e, entro il mese di giugno, il bilancio consuntivo d’esercizio dell’anno precedente. I bilanci della Fiom a tutti i livelli sono pubblici.

Integrazioni all'art.13 in ottemperanza al decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n° 460.
-    La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dall’Assemblea Generale della Cgil. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.
-    La Fiom-Cgil e tutte le sue strutture non possono distribuire alle iscritte e agli iscritti associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo diverse disposizioni legislative.
- In caso di scioglimento della Fiom-Cgil Nazionale, il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della Cgil designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662.
-    L'attività amministrativa dell'assemblea delle iscritte e degli iscritti o dei comitati delle iscritte e degli iscritti, è ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai Centri regolatori.

La Fiom nazionale, le Fiom regionali, le Fiom territoriali sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse.
A fronte di eventuali decisioni amministrative assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall’organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la FIOM e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dallo Statuto della CGIL, dal Codice Etico della CGIL, dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

TITOLO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 14 - Assemblea delle iscritte e degli iscritti di fabbrica
L'istanza di base della Fiom a livello di fabbrica è l'assemblea delle iscritte e degli iscritti.
L'assemblea delle iscritte e degli iscritti assolve alle incombenze congressuali e agli altri specifici compiti richiesti dall'organizzazione.
Questa potrà dotarsi di un Comitato delle Iscritte e degli Iscritti in rapporto alla consistenza numerica e con compiti operativi ed esecutivi.
Del Comitato delle Iscritte e degli Iscritti fanno parte di diritto le delegate e i delegati della R.S.U. eletti nelle liste della Fiom-Cgil.

Art. 15 - Sindacato territoriale
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori metalmeccanici aderenti, nell'ambito dello stesso comprensorio, alla Fiom costituiscono il sindacato territoriale.
La costituzione del sindacato territoriale è obbligatoria in tutti i comprensori nei quali sono presenti attività metalmeccaniche significative. Il sindacato territoriale Fiom è parte integrante della Camera del Lavoro Territoriale.
Le Fiom territoriali, in accordo con i centri regolatori Fiom e Cgil, in fase congressuale e secondo le procedure stabilite dallo Statuto della CGIL e dal Regolamento congressuale Cgil, potranno assumere modelli organizzativi differenti anche tramite accorpamento e/o regionalizzazione delle Fiom territoriali precedentemente costituite.
È possibile l'articolazione ulteriore in leghe o zone a seguito di esigenze di maggiore efficacia operativa e funzionale decentrata.

Art. 16 - Sindacato regionale
Tutti i sindacati territoriali, nell'ambito della stessa regione, costituiscono la Fiom regionale.
Essa ha il compito di elaborazione e di direzione politica ed organizzativa di tutte le Fiom territoriali presenti nel territorio regionale. Inoltre alle strutture di direzione regionale, in funzione delle caratteristiche che l'industria metalmeccanica ha sul territorio regionale, possono essere affidate dalla direzione nazionale della Fiom compiti di direzione e di rappresentanza generale del sindacato rispetto a settori produttivi o grandi gruppi aziendali nazionali e/o regionali.

Art.17 - Coordinamenti di gruppo
La loro costituzione è compito dell’Assemblea Generale. I coordinamenti delle delegate e dei delegati Fiom dei gruppi hanno potere decisionale sulla politica contrattuale della Fiom nei gruppi interessati.
I Coordinamenti nazionali potranno dotarsi di una Segreteria o Esecutivo.

Questi saranno diretti e coordinati da un Segretario/a nazionale o da un componente della Direzione nazionale o da un Segretario/a regionale / territoriali nominato dalla Segreteria nazionale.
Per ciò che riguarda incarichi, deleghe di rappresentanza verso le controparti, le procedure e le modalità di affidamento e di revoca sono assimilate a quelle previste per la Segreteria nazionale.

Art.18 - Coordinamento donne
A tutti i livelli dell'organizzazione le donne iscritte Fiom si organizzeranno nelle forme che collettivamente decideranno per promuovere la partecipazione e l'aggregazione delle lavoratrici ed esprimere autonomi orientamenti sulle politiche della Fiom.
A livello nazionale si costituisce il coordinamento nazionale delle donne quale strumento di rappresentanza autonoma e organizzativa ed espressione e sede di confronto delle esperienze territoriali e aziendali.

Art.19 - Federazione nazionale
Tutti i sindacati regionali e territoriali Fiom costituiscono la Federazione Nazionale Impiegati e Operai Metallurgici (FIOM).

Art. 20 - Organi direttivi ed esecutivi nazionali
Sono organismi direttivi ed esecutivi nazionali della FIOM:
- il Congresso nazionale;
- l'Assemblea nazionale;
- l’Assemblea generale del Comitato Centrale;
- la Direzione o Comitato esecutivo;
- la Segreteria nazionale.

Sono anche organi statutari della FIOM:
- il Collegio dei Sindaci Revisori,
- il Collegio di Verifica,
- il Collegio degli Ispettori.

Art. 21 - Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è il massimo organo direttivo della Federazione che ha tutti i poteri deliberativi: deve riunirsi, oltreché in concomitanza con il Congresso Confederale, ordinariamente ogni 4 anni e ogni qualvolta sia richiesto dall’Assemblea Generale del Comitato centrale, dall'Assemblea Nazionale o da almeno un decimo degli iscritti/e, ed è valido quando i delegati e le delegate intervenuti rappresentino almeno due terzi degli organizzati.
Il Congresso nazionale fissa le direttive che deve seguire l'organizzazione nei vari settori della sua attività; elegge l’Assemblea Generale del Comitato centrale, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio di Verifica. Le decisioni del Congresso nazionale sono obbligatorie per tutte le organizzazioni della Federazione e per tutti gli organizzati.
L'ordine del giorno dei lavori del Congresso nazionale è stabilito dall’Assemblea Generale del Comitato centrale della Fiom almeno due mesi prima della data in cui il Congresso è convocato.
Il Congresso nazionale può modificare lo Statuto e dichiarare lo scioglimento della Fiom. Tali decisioni sono valide solo se approvate da almeno i 3/4 dei voti rappresentati (Art.15 dello Statuto della Cgil).
Il Congresso nazionale deve essere preceduto da assemblee pre-congressuali e congressuali di fabbrica, dai Congressi territoriali e dai Congressi regionali. I delegati/e al Congresso nazionale debbono essere eletti dai Congressi regionali. Le spese per la partecipazione dei delegati/e al Congresso nazionale dovranno essere sostenute dalle organizzazioni mandanti.

Art. 22 - Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale della Fiom viene eletta di norma ogni 4 anni in occasione del Congresso nazionale. Essa si compone dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale della Fiom più un numero di delegate e delegati di produzione, espressione diretta dei congressi territoriali, pari al doppio dei componenti l’Assemblea Generale del Comitato Centrale stesso. L'Assemblea Nazionale della Fiom delibera sugli indirizzi delle politiche sindacali dell'organizzazione. Necessari aggiornamenti e sostituzioni verranno fatti nelle assemblee territoriali delle delegate e dei delegati.
L'Assemblea viene convocata normalmente nel mese di ottobre di ogni anno.
All'Assemblea nazionale, il cui ordine del giorno è fissato dall’Assemblea Generale del Comitato Centrale secondo Statuto, possono pervenire ordini del giorno e delibere assunte dalle strutture della Fiom.
Il 25% dei componenti dell'Assemblea potranno chiedere su uno o più punti in discussione la consultazione degli iscritti e delle iscritte.
L'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale è stabilito dall’Assemblea Generale del Comitato Centrale almeno 15 giorni prima della convocazione, per dare modo ai Comitati direttivi regionali e territoriali di discuterlo.
L'Assemblea nazionale può essere convocata d'urgenza, in sessione straordinaria, dall’Assemblea Generale del Comitato Centrale o dalla Segreteria nazionale.
Le decisioni dell'Assemblea nazionale sono valide quando sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Art. 23 - Assemblea Generale del Comitato Centrale
La Assemblea Generale del Comitato Centrale è il massimo organo deliberante della FIOM tra un Congresso e l’altro. L’Assemblea Generale del Comitato Centrale della Fiom è l'organismo di direzione normale della Federazione e si riunisce, con un preciso ordine del giorno con una documentazione fornita per tempo ed esauriente sui temi in discussione, almeno una volta ogni 3 mesi ed ogni qualvolta lo richieda la Segreteria nazionale o almeno 1/4 dei suoi componenti.
L’Assemblea Generale del Comitato Centrale si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed elegge un Presidente o una Presidenza. In via transitoria saranno applicate le norme stabilite per l’Assemblea Generale della Cgil nazionale.
L’Assemblea Generale del Comitato Centrale è composta dal numero dei componenti stabilito dal Congresso nazionale.
Le decisioni dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale sono valide quando sono presenti almeno il 50% + 1 dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, decide il voto del presidente. Le riunioni dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale sono presiedute, in carenza di elezione del Presidente o Presidenza, a turno dai suoi componenti. Le spese per le riunioni dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale sono a carico della Federazione.
L’Assemblea Generale del Comitato Centrale:
a)    elegge: il Presidente o la Presidenza, il Segretario generale, la Segreteria nazionale di cui fissa il numero dei rispettivi componenti, la Direzione o Comitato Esecutivo;
b)    è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Congresso e convoca l'Assemblea Nazionale di cui ne fissa l'ordine del giorno;
c)    studia ed imposta i problemi sindacali riguardanti la categoria e quelli interdipendenti con le altre categorie;
d)    promuove tutte le iniziative atte al potenziamento della Fiom;
e)    approva i bilanci consuntivi e preventivi della Fiom nazionale sulle percentuali di riparto della canalizzazione, di applicazione di regole amministrative in conformità alla legge 460 del ’97;
f)    richiede all’Assemblea Generale della CGIL Nazionale, nei casi previsti, l'eventuale scioglimento e il conseguente commissariamento di strutture Fiom.
Ogni componente dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale ha il diritto di partecipare a qualsiasi riunione e Congresso della organizzazione federale e di prendervi la parola.
L’Assemblea Generale del Comitato Centrale risponde del suo operato al Congresso nazionale.

Art. 24 - Direzione o Comitato Esecutivo
La Direzione o Comitato Esecutivo, fatte salve le prerogative dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale, ha funzioni di direzione operativa e in questo senso coadiuva la Segreteria nell'applicazione delle decisioni del Congresso nazionale e dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale, ed inoltre ha il compito di deliberare su eventuali azioni sindacali che rivestano carattere di particolare importanza ed urgenza.

Art. 25 - Segreteria nazionale
La Segreteria è l'organismo che attua le decisioni dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale e assicura la gestione continuativa della Fiom.
Risponde della propria attività all’Assemblea Generale del Comitato Centrale stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di 1/4 dei suoi componenti.
Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo.
La Segreteria, su proposta del Segretario generale può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva all’Assemblea Generale del Comitato Centrale, in un'apposita riunione.
Su proposta del Segretario generale la Segreteria può, altresì, nominare un Vice Segretario generale con funzioni vicarie.
La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà lo svolgimento della sua attività.
La Segreteria nazionale è nell'ambito del mandato ricevuto dall’Assemblea Generale del Comitato Centrale, l'organismo di direzione della Fiom.
La Segreteria funziona collegialmente sulla base della ripartizione dei compiti e delle responsabilità.
Al Segretario generale spetta il coordinamento del lavoro della Segreteria nonché la rappresentanza della Fiom agli effetti giuridici.
La Segreteria decide a maggioranza. Essa risponde della propria attività all’Assemblea Generale del Comitato Centrale.
La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana delle attività federali e mantiene un contatto permanente con le strutture regionali e territoriali, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.
Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento del Centro nazionale della Fiom, ne coordina l'attività nei vari campi; conferisce incarichi e modalità ai funzionari federali e ai collaboratori tecnici; presenta all’Assemblea Generale del Comitato Centrale, per l'approvazione, i bilanci della Federazione nazionale.

La rappresentanza legale della Fiom di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:
a)    al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;
b)    ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria federale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria della Fiom può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informata l’Assemblea Generale del Comitato Centrale.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Vice Segretario o, in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria.

Art. 26 - Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci revisori è l’organo di controllo dell’attività amministrativa della FIOM.
Il Collegio dei Sindaci Revisori é composto da 3 componenti effettivi e fino a 3 supplenti, eletti dal Congresso nazionale con voto palese a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti. Esso dura in carica da un Congresso all'altro ed è rieleggibile.
Uno dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori è un Revisore dei Conti iscritto all’Albo dei Revisori.
Per i Collegi dei Sindaci, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell’ambito dell’organizzazione. Rispondono del loro operato davanti agli Organi giurisdizionali interni.
Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.
Il Presidente dei Sindaci revisori è invitato alle riunioni della Assemblea Generale del Comitato Centrale.

Spetta ai componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori:
a)    di intervenire senza diritto di voto al Congresso nazionale ed alle sedute dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale;
b)    di eseguire trimestralmente la revisione della contabilità della Federazione;
c)    di esercitare una sorveglianza attiva sul funzionamento amministrativo e contabile della Federazione, controllando le entrate e le uscite, accertandosi della perfetta regolarità del movimento dei fondi, proponendo alla Segreteria nazionale i miglioramenti amministrativi che ritiene utili;
d)    di redigere una relazione annuale del proprio operato inserendola a compendio della relazione finanziaria della Federazione,
Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori incontri irregolarità nell'amministrazione dei fondi della Federazione, deve darne avviso alla Segreteria nazionale e chiedere la convocazione dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale entro un mese. La Segreteria nazionale non potrà opporsi alla convocazione dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale ed in ogni caso il Collegio dei Sindaci Revisori potrà chiedere l'intervento della Cgil.

Art. 27 - Ispettori
Come previsto dallo Statuto Confederale la Fiom istituisce a livello nazionale il proprio nucleo ispettivo.
Il nucleo ispettivo è composto da almeno 5 e fino ad un massimo 10 di ispettori.
Gli Ispettori sono scelti tra le iscritte e gli iscritti alla Fiom-Cgil che, avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo. Il collegio degli ispettori può avvalersi di competenze professionali esterne.
Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria, sia a indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina un'immediata verifica dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale.
Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti federali e confederali, Società e Associazioni promosse dalla Federazione nazionale, nonché quelli a loro assegnati dall’Assemblea Generale del Comitato Centrale.
Si attivano su esplicito mandato conferito dall’Assemblea Generale del Comitato Centrale o dalla Segreteria nazionale e riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi, oltreché, se del caso al Collegio dei Sindaci revisori nazionali.
L'attività degli Ispettori della Fiom nazionale si sviluppa nei confronti delle strutture periferiche della Fiom.
Le modalità di procedura e di funzionamento degli Ispettori sono determinate da un apposito regolamento approvato dall’Assemblea Generale della Cgil Nazionale.

Art. 28 - Collegio di Verifica
Il Collegio di Verifica è formato da un minimo di 5 e fino ad un massimo di 10 componenti.
Esso è eletto a voto palese dal Congresso nazionale a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.
Nel caso in cui per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero dei componenti si riducesse a 5, l’Assemblea Generale del Comitato Centrale può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75% dei votanti.

Il Collegio di Verifica, su richiesta di 1 o più iscritte e iscritti o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della Fiom, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.

Qualora l’annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai princìpi di democrazia e di garanzia di altri/altre iscritti/iscritte o che risulti lesivo per l’organizzazione, il Collegio di verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di garanzia di riferimento, per quanto di competenza.

Il Collegio di verifica della Federazione nazionale ha giurisdizione sull'attività delle strutture della categoria ai livelli inferiori.

Contro le decisioni del Collegio di Verifica della Federazione nazionale di categoria è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della Cgil Nazionale.

Le decisioni del Collegio di Verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di Verifica sono determinate da un apposito regolamento varato dallo stesso; il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza.

I componenti del Collegio di Verifica sono invitati alle riunioni dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale.

Art. 29 - Organismi direttivi ed esecutivi regionali
Sono organismi direttivi ed esecutivi regionali della Fiom:
a)    il Congresso regionale;
b)    l’Assemblea Generale regionale;
c)    la Segreteria regionale.

Art. 30 - Congresso del sindacato regionale
Il Congresso della Fiom regionale deve essere convocato dall’Assemblea Generale del Comitato Centrale in preparazione del Congresso nazionale della Fiom ed ogni qualvolta la sua convocazione venga richiesta dall’Assemblea Generale regionale (con voto qualificato dei 3/4 dei suoi componenti) o da 1/10 degli iscritti/e Fiom della regione.
Il Congresso determina gli orientamenti generali delle Fiom nella regione; elegge i delegati/e al Congresso nazionale della FIOM ed al Congresso regionale della Cgil; elegge l’Assemblea Generale della Fiom regionale, il Collegio dei sindaci.

Art. 31 - L’Assemblea Generale del sindacato regionale
L’Assemblea Generale del sindacato regionale è l'organismo di direzione normale dell'organizzazione regionale.
Il numero dei suoi componenti è stabilito dal congresso regionale della Fiom. L’Assemblea generale del sindacato regionale si riunisce periodicamente e prende le sue decisioni collegialmente e a maggioranza.

L’Assemblea Generale regionale:
a)    elegge il Segretario generale, la Segreteria regionale che ha, nell'ambito della regione le stesse funzioni e attribuzioni disposte dall'art. 25 del presente Statuto per la Segreteria nazionale;
b)    elegge il Presidente o Presidenza. Il presidente e/o presidenza convocherà in accordo con la segreteria l’Assemblea Generale, ne coordinerà i lavori, redigerà il verbale;
c)    cura nell'ambito della regione l'attuazione delle deliberazioni del Congresso regionale e controlla che siano applicate le direttive degli organi centrali della Federazione;
d)    studia e imposta i problemi sindacali interessanti la categoria nell'ambito regionale, in armonia con i deliberati del Congresso nazionale e dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale;
e)    mantiene stretti rapporti con gli organi centrali e periferici;
f)    provvede alla costituzione di commissioni di lavoro regionali;
g)    approva i bilanci consuntivi e preventivi.

Art. 32 - Organi direttivi ed esecutivi territoriali e di base
Sono organismi direttivi ed esecutivi territoriali della Fiom:
– Il Congresso territoriale;
– l’Assemblea generale territoriale;
– la Segreteria territoriale.

Art. 33 - Congresso del sindacato territoriale
Il Congresso territoriale della Fiom è l'organo dirigente che ha tutti i poteri deliberativi nell'ambito del territorio.
Deve essere convocato ordinariamente una volta tra un Congresso nazionale e l'altro e, straordinariamente, ogni volta che sia richiesto dall’Assemblea generale del sindacato territoriale o della Camera del lavoro o dalla Segreteria nazionale o da un decimo degli iscritti/e. Il Congresso territoriale deve essere preceduto dalle assemblee precongressuali o congressuali di fabbrica. Il numero dei rappresentanti per ogni delegato/delegata sarà stabilito dall’Assemblea generale del sindacato territoriale, in base alle esigenze locali. Le votazioni del Congresso territoriale avvengono per numero dei rappresentati. Nella elezione dei delegati/delegate si deve applicare il sistema della proporzionale pura per garantire la partecipazione diretta delle eventuali minoranze.
Il Congresso territoriale della Fiom elegge l’Assemblea generale del sindacato, i Revisori dei conti, nomina i delegati/e al Congresso della Camera del lavoro territoriale ed al Congresso regionale della Fiom, secondo le norme stabilite dal presente Statuto e da quello della Cgil.

Art. 34 - Assemblea Generale del sindacato territoriale
L’Assemblea Generale del sindacato territoriale è l'organismo di direzione normale dell'organizzazione territoriale.
Il numero dei suoi componenti è stabilito dal Congresso territoriale della Fiom. L’Assemblea Generale del sindacato territoriale si riunisce periodicamente e prende le sue decisioni collegialmente e a maggioranza.

L’Assemblea Generale territoriale:
a) elegge il Segretario generale e la Segreteria territoriale che ha nell'ambito del territorio le stesse funzioni e attribuzioni disposte dall'art. 25 del presente Statuto per la Segreteria nazionale;
b)    elegge il Presidente o Presidenza. Il presidente e/o presidenza convocherà in accordo con la segreteria l’Assemblea Generale, ne coordinerà i lavori, redigerà il verbale;
c)    cura nell'ambito del territorio l'attuazione delle deliberazioni del Congresso territoriale e controlla che siano applicate le direttive degli organi centrali e regionali della Federazione;
d)    studia e imposta i problemi sindacali interessanti la categoria nell'ambito territoriale, in armonia con i deliberati del Congresso nazionale e dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale, traccia direttive e fa proposte agli organismi superiori;
e)    mantiene stretti rapporti con gli organismi centrali e periferici;
f)    provvede alla costituzione di Commissioni di lavoro territoriali;
g)    approva i bilanci consuntivi e preventivi.

Art. 35 - Assemblea delle iscritte e degli iscritti alla Fiom a livello di fabbrica
L'Assemblea delle iscritte e degli iscritti a livello di fabbrica costituisce l'organismo di base di categoria e confederale.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Trattamento dei dati personali
La CGIL nazionale, le CGIL regionali, le Camere del Lavoro, territoriali o metropolitane, e le federazioni e sindacati di categoria e lo SPI ai livelli nazionali, regionali e territoriali, in considerazione del fatto che determinano congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, sono tra loro contitolari del trattamento e, per l’effetto, l’accordo di contitolarità di cui all’art. 26 del Regolamento UE 679/2016 è approvato dall’Assemblea Generale del Comitato Centrale.
Il responsabile della protezione dei dati è individuato e designato dalla Segreteria nazionale in conformità all’accordo di contitolarità e svolge le funzioni previste dall’art. 39 del Regolamento UE 2016/679, e le altre eventualmente affidategli, oltre che a favore della categoria nazionale, anche a favore delle articolazioni regionali e territoriali di categoria.
La categoria nazionale è impegnata al rispetto dell’accordo di contitolarità e del Regolamento Confederale sul trattamento dei dati e alle disposizioni statutariamente previste in materia.

Articolo 37 - Divieto di fumo
È fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello confederale e di categoria e negli edifici sindacali.

Art. 38 - Statuto Cgil
Il presente Statuto è subordinato allo Statuto della Cgil nazionale ed alle sue eventuali modifiche.
Per quanto non regolato dal presente Statuto, con riferimento alle categorie nazionali vale quanto stabilito dallo Statuto della Cgil nazionale.

ALLEGATO ALLO STATUTO
Norme di comportamento da allegare all’ Art. 8 dello statuto elezione dei segretari generali e segreterie
Per quanto riguarda l’elezione e/o l’integrazione di singoli componenti nelle segreterie, il segretario generale può chiedere che il voto coinvolga l’intera segreteria, a tale proposito si applica quanto previsto dal 5 comma dell’art 8 dello Statuto FIOM.

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