Giovedì, 25 Aprile 2024

Lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale. Sanzioni per il mancato obbligo formativo

È stato pubblicato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022 il Decreto 2 agosto 2022 riguardante “I criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie”.

Il decreto si applica ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale straordinari e fondi di solidarietà bilaterali.

I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinari, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. 

Le iniziative possono essere cofinanziate dalle Regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione (di cui all’art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’art. 25-ter, comma 4), comporta l’irrogazione delle sanzioni così stabilite:

  • La mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, in assenza di un giustificato motivo, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.

  • La mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo, nella misura compresa tra il 50 % e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.

  • La mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo, in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

Quando ricorre il giustificato motivo

Il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre nei seguenti casi:

a) documentato stato di malattia o di infortunio;

b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;

c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;

d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;

e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;

f) casi di limitazione legale della mobilità personale;

g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.

Il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all’assegno al nucleo familiare eventualmente erogato.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 3 novembre 2022

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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