Sabato, 05 Ottobre 2024

Cigo: emanata dall'Inps circolare su nuove modalità di concessione

 

 

L'Inps ha emanato la circolare esplicativa delle modalità di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria - CIGO - conseguenti alle nuove disposizioni di legge.

Ha pubblicato, lo scorso 2 dicembre, la circolare n 197/2015 che illustra le modifiche e i peggioramenti per la CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) nel peggioramento generale degli ammortizzatori sociali introdotto con il decreto di attuazione del Jobs Act.

Con la stessa circolare l'inps riapre i termini per l'invio delle domande di CIGO: dal 3 dicembre 2015 decorrono i 15 giorni previsti per la presentazione e viene reso neutro il periodo pregresso che decorre tra il 2 dicembre e il 24 settembre 2015, data di pubblicazione del decreto sugli ammortizzatori.

La CIGO:

  • è estesa anche agli apprendisti;

  • è subordinata a 90 giorni di effettivo lavoro a meno che non sia richiesta per eventi oggettivamente non evitabili;

  • mantiene il limite di 52 settimane nel biennio mobile e ai fini del computo valgono i periodi chiesti prima del 24 settembre 2015, ad esclusione dei periodi richiesti per eventi oggettivamente non evitabili;

  • é subordinata ad un ulteriore limite di 24 mesi di durata massima complessiva nel quinquennio mobile che riguarda gli interventi di CIGO e di CIGS;

  • la Cigo, così come in passato verrà anticipata dall’azienda che conguaglierà con l’Inps.

Dal mese di settembre 2015 la contribuzione ordinaria è ridotta dal 1,90% al 1,70% e scatta l'obbligo di contribuzione per gli apprendisti mentre non sono state ancora definite le modalità del contributo addizionale che le nuove norme legislative prevedono solo in caso di effettivo utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Le domande potranno essere presentate dalle aziende solo per via telematica ed entro 15 giorni dall'inizio del ricorso alla CIGO, sia in caso di sospensione che di riduzione dell'attività lavorativa, e dovranno indicare le cause, la durata, l'elenco nominativo dei lavoratori coinvolti, le ore richieste e la media numerica dei lavoratori occupati nel semestre precedente.

Le nuove e peggiorative regole si applicano alle domande presentate dal 24 settembre 2015 ma se le domande presentate sono per periodi di sospensione o riduzione precedenti alla data del 24.9.2015 non si applicano ne le nuove modalità di presentazione delle domande ne il requisito dei 90 giorni di anzianità.

I periodi di ricorso alla CIGO successivi al 24.9.2015 concorrono a definire i limiti di durata massima - 52 settimane del biennio mobile e 24 mesi di CIGO e CIGS nel quinquennio mobile - anche quando la domanda é stata presentata prima di tale data.

 

Ufficio sindacale Fiom Nazionale

 

Roma, 4 dicembre 2015

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

Iscrizione Newsletter

Ho letto e accetto Termini e condizioni d'uso e Informativa sulla privacy

Search