Mercoledì, 09 Ottobre 2024

Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie

Nel supplemento ordinario n.40/L della Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n.213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (Legge di Bilancio 2024).

Il provvedimento che è entrato in vigore il 1 gennaio 2024, contiene varie disposizioni, tra cui una serie di norme riguardanti gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ecc…

Vengono di seguito riassunte le principali disposizioni contenute nella Legge 213/2023.

 

Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center

(Art. 1, comma 168, Legge n.213/2023)

Sono rifinanziate per l’anno 2024 le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs).

La misura, è costituita da un’indennità pari al trattamento massimo d’integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro.

I periodi di sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro sono utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del D. lgs. n.148/2015.

 

Trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi complessa

(Art. 1, comma 170, Legge n. 213/2023)

Per l’anno 2024 proseguono le indennità a sostegno del reddito (Cigs o mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi complessa.

Dovranno essere fornite ulteriori indicazioni successive al previsto decreto di competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione straordinaria

(Art. 1, comma 171, Legge n. 213/2023)

Viene prorogato per il triennio 2024/2026 il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati con orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate, sottoposte ad amministrazione straordinaria.

La misura pari al trattamento d’integrazione salariale viene prorogata per una durata massima di 12 mesi nel triennio.

Il trattamento è concesso dal Ministero del Lavoro, erogato dall’INPS esclusivamente attraverso pagamento diretto.

 

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività  

(Art. 1, comma 172, Legge n.213/2023)

Prosegue per l’anno 2024 la possibilità, per le imprese cessate o che stanno cessando l’attività produttiva, di accedere in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di cassa integrazione salariale (Cigs) per crisi aziendale con la finalità della gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

Rimane confermato il requisito della sottoscrizione di un accordo presso il Ministero del Lavoro in cui viene verificata la sostenibilità del trattamento specificando il relativo onere finanziario. L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in commento avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

 

Proroga dell’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per i dipendenti del gruppo ILVA

(Art. 1, comma 173, Legge n.213/2023)

Viene prorogata per l’anno 2024 la Cigs prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche in favore dei dipendenti occupati presso gli stabilimenti del gruppo Ilva.

 

Proroga della dotazione finanziaria per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-bis del D. lgs n. 148/2015

(Art. 1, comma 174, Legge n.213/2023)

È prevista per le imprese di rilevanza strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiede un ulteriore periodo di Cigs in deroga ai limiti massimi di durata ordinaria.

Il periodo di Cigs può avere le seguenti durate:

12 mesi per la causale della riorganizzazione aziendale

12 mesi per la causale del contratto di solidarietà 

6 mesi per la causale della crisi aziendale

L’art. 1, comma 174, della Legge di Bilancio 2024, non è intervenuto sulla disciplina di riferimento, pertanto per accedere alla proroga del trattamento di Cigs permangono i presupposti e le condizioni stabilite dall’art. 22-bis del D.lgs n. 148/2015.

La misura già finanziata per il periodo 2022/2024, per l’anno 2024 vede un incremento delle risorse.

 

Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese di rilevanza economica strategica

(Art. 1, comma 175-176, Legge n.213/2023)

Per l’anno 2024 viene riconosciuto un ulteriore periodo di Cigs alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che già hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.

Il periodo di Cigs può avere le seguenti durate:

12 mesi per la causale della riorganizzazione aziendale

12 mesi per la causale del contratto di solidarietà 

6 mesi per la causale della crisi aziendale 

 

Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale

(Art. 22-Ter D. lgs n. 148/2015)

Viene confermata per l’anno 2024 -avendo carattere istituzionale- la Cigs per transizione occupazionale al fine di sostenere processi di transizione.

La Cigs con causali di riorganizzazione e crisi aziendale prevede la possibilità di ricorrere ad un’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria.

Il trattamento finalizzato al recupero dei posti di lavoro dei lavoratori a rischio esubero può essere concesso in deroga ai limiti di durata massima ordinaria per un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili in relazioni alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

La misura è rivolta ai datori di lavoro destinatari della Cigs, che nel semestre precedente hanno occupato più di 15 dipendenti.

 

Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica - Non rifinanziata

Non è stata prorogata la misura che prevedeva la possibilità di ricorrere alla Cigs, nel biennio 2022/2023 per fronteggiare percorsi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Il trattamento di Cigs poteva avere durata massima di 52 settimane fruibili dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

 

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 5 febbraio 2024

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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