Mercoledì, 01 Maggio 2024

Fringe benefit fino a 3.000€ (Decreto Lavoro D.L. n. 48/2023 convertito in legge n. 85/2023)

Chiarimenti interpretativi

Con la circolare 23/E del 1° agosto 2023 l’Agenzia delle Entrare ha fornito i principali chiarimenti rispetto all’applicazione della norma che ha stabilito l’innalzamento del limite di esenzione di beni e servizi dagli ordinari 258,23€ annui a 3.000€ per il solo anno 2023, ma solamente per i lavoratori con figli a carico ai sensi dell’art.12 del TUIR.

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La norma generale

La norma generale (art. 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR), prevede che non concorre a formare reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera, nel periodo di imposta, il limite di 258,23€.

Il superamento del limite comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non solo della parte eccedente.

La deroga

In deroga alla norma generale, ma limitatamente all’anno 2023, viene stabilito un limite massimo di esclusione dal reddito da lavoro dipendente che include i fringe benefit concessi ai lavoratori nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Rientrano tra questi anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati dall’art. 12 del TUIR.

La norma agevolativa produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.

Inoltre, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono nel limite di 3.000€ non solo alla formazione del reddito da lavoro dipendente assoggettato a IRPEF ma nemmeno al raggiungimento dei limiti di reddito ammesso a imposta sostitutiva IRPEF e alle addizionali comunali e regionali previste per il premio di risultato.

Informativa alle RSU

In presenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, il beneficio può essere riconosciuto dopo l’effettuazione di una specifica informativa, o diversamente, il beneficio può essere riconosciuto anche prima dell’informativa alle RSU, a condizione che la stessa avvenga entro e non oltre la chiusura del medesimo periodo d’imposta (2023).

Spese riferite a consumi anno 2022

Per evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, le somme pagate per le utenze pagate nel 2023 -che si riferiscono a consumi di competenze del 2022- già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro, non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione.

Fringe benefit

L’agevolazione si applica ai fringe benefit dei lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall’art.12, comma 2, del TUIR.

La disposizione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati.

I fringe benefit possono essere corrisposti ad personam senza rispettare il criterio della generalità dei dipendenti o categorie omogenee, come previsto dalla disciplina del welfare aziendale.

Figli fiscalmente a carico

La norma prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51€ (al lordo degli oneri deducibili).

Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite è elevato a 4.000€.

La condizione del figlio fiscalmente a carico va verificata con riferimento al 31 dicembre 2023.

Beneficio pieno (3.000€) in caso di entrambi i genitori con figli fiscalmente a carico

  • Spetta in misura intera (3.000€) per ogni genitore, titolare di reddito da lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, a condizione che lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi;

  • Spetta anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR, poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale;

  • I figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 art. 12 (sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51€, al lordo degli oneri deducibili) restano fiscalmente a carico, anche se per essi non spettano più le relative detrazioni;

  • Nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di importo più elevato, l’agevolazione spetta ad entrambi in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno che dell’altro genitore.

La norma non prevede particolari limitazioni, sempreché i figli possano essere considerati fiscalmente a carico di entrambi.

Misura applicabile ai lavoratori senza figli a carico

Per i lavoratori senza figli a carico continua a trovare applicazione il regime ordinario di esenzione, ovvero quello di 258,23€ annui e in tale limite non possono rientrare i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette luce, acqua e gas.

Modalità applicative

È necessaria una dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro dichiarando di averne diritto, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico.

Senza la dichiarazione del lavoratore l’agevolazione non può essere applicata.

Non essendo prevista una forma specifica per la dichiarazione del lavoratore, questa può essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore.

Modifica in corso d’anno dei requisiti

Nel caso in cui dovesse venir meno, in corso d’anno, il presupposto del figlio a carico il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione al datore di lavoro che procederà al recupero del beneficio (se già erogato) degli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi e comunque entro la fine dell’anno 2023.

Compatibilità con il bonus carburante

Anche per l’anno 2023, quanto introdotto rappresenta un’agevolazione del tutto autonoma rispetto al cosiddetto bonus carburante (D.L. 5/2023 convertito con modifiche legge n. 23/2023).

Pertanto, per l’anno 2023 sarà possibile erogare un valore fino a 200€ con uno o più buoni benzina e prevedere anche un innalzamento fino a 3.000€ per l’insieme degli altri beni e servizi, nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, fermo restando il rispetto del requisito dei figli fiscalmente a carico.

 

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 2 agosto 2023

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