Martedì, 10 Dicembre 2024

SAS: nota su ondate di calore

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Le prossime settimane è possibile che in diverse località italiane si avranno condizioni meteorologiche caratterizzate da alte temperature, scarsa umidità e mancanza di ventilazione. Queste condizioni meteo che si determinano nelle ore pomeridiane, accentuandosi dalle ore 14,00 alle 16,30 determinano le cosiddette “ondate di calore”.

Le ondate di calore accompagnandosi a situazioni lavorative che potrebbero già essere, di per sé critiche, sia per le caratteristiche delle strutture e degli ambienti di lavoro (edifici, capannoni ect.) che per le lavorazioni effettuate, potrebbero determinare per i lavoratori e soprattutto le lavoratrici condizioni di insopportabilità lavorativa, condizione che venne già denunciata da molte Rsu e Rls nelle estati passate.

Per questi motivi è necessario che da subito gli Rls chiedano un incontro alle direzioni aziendali e ai Rspp per definire le modalità di intervento nel caso di previsioni di “ondate di calore”, dando nel contempo adeguate informazioni ai lavoratori.

Riteniamo utile fornirvi al riguardo una sintesi delle linee guida, che sono state definite e prescritte da diversi Servizi di Prevenzione delle ASL, sia per una corretta valutazione dei rischi e sia per attivare le azioni necessarie a impedirli.

  1. Dal RSPP e con il coinvolgimento degli Rls, deve essere immediatamente definito il processo di valutazione del rischio, prima che si determinino le ondate di calore, per ciascun reparto, selezionando le aree di lavoro più calde e determinando il livello di dispendio calorico di ciascun lavoratore coinvolto, secondo UNI EN 28996 e poi mappando le aree selezionate in base alla misurazione dei parametri quali l’umidità relativa e la velocità dell’aria, per ogni ora durante tutto il turno pomeridiano.

  1. Il rischio da ondate di calore può essere più o meno ampio a secondo delle attività svolte in ciascun reparto e di conseguenza del valore della temperatura ambientale, determinata da sorgenti interne di calore.

  1. La valutazione del rischio deve essere fatta per tutte le postazioni tenendo conto del: dispendio energetico di ciascun lavoratore a secondo dell’attività che svolge, dell'isolamento termico determinato dal vestiario indossato, soprattutto se c’è obbligo di indossare indumenti protettivi che ostacolano l’evaporazione del sudore, dell’umidità relativa, del calore radiante, della velocità dell’aria circolante nell’ambiente di lavoro.

  1. Fatta la valutazione del rischio e se questo è alto, dunque in fascia gialla o rossa devono essere messi in atto immediatamente gli interventi correttivi.

  1. Sulla base della valutazione del rischio deve essere steso un programma di allerta e di gestione del rischio stesso tenendo conto che si intende il sopraggiungere di un’ondata di calore come l’aumento della temperatura di 5 o più gradi rispetto ai giorni precedenti e alla temperatura di 32 o 35 gradi.

  1. Con l’arrivo della ondata di calore devono essere messe in atto le misure previste nel piano di gestione del rischio che possono articolarsi con:

  • la riduzione del dispendio energetico di ciascun lavoratore diminuendo il carico di lavoro fisico;

  • aumentando la velocità di circolazione dell’aria predisponendo opportuni e adeguati ventilatori o aprendo porte e finestre;

  • rendendo facilmente disponibile a tutti un’adeguata quantità di acqua fresca che significa un bicchiere d’acqua ogni 20 minuti;

  • aumentando il numero e la durata delle pause durante l’orario di lavoro;

  • condizionando le zone di riposo e la mensa per consentire un’adeguata dispersione del calore accumulato da ciascuno.

7. Nella valutazione del rischio si deve sempre tener conto degli “eventi sentinella” rappresentati dai disturbi caldo–correlati o da comportamenti insicuri che possono colpire più lavoratori dello stesso reparto. Per disturbi caldo-correlati e comportamenti insicuri si intendono gli improvvisi cali della pressione arteriosa, cefalee, tachicardia, edemi agli arti inferiori, vertigini, collassi.

8. Quando la valutazione indica la presenza di un rischio da stress calorico è necessario attivare per l’insieme dei lavoratori la sorveglianza sanitaria e inoltre gli stessi devono essere adeguatamente informati da parte dei responsabili aziendali dei rischi possibili.

Nell’eventualità che l’azienda rifiuti di incontrarsi o di procedere in questa direzione, non attivando l’insieme delle azioni necessarie per prevenire lo stress da calore, ricordiamo che in base alle norme definite dalla nuova legge che tutela la salute dei lavoratori, la 123/07 e il decreto legislativo attuativo 81/08 a fronte della situazione di rischio, non solo si deve attivare la denuncia al Servizio di Prevenzione della Asl, ma gli Rls possono dare comunicazione a tutti i lavoratori interessati di sospendere immediatamente l’attività e l’azienda è obbligata comunque a erogare la retribuzione.

 

 

Maurizio Marcelli

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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