Mercoledì, 09 Ottobre 2024

Le pesanti penalizzazioni introdotte a Quota 103

La pensione anticipata flessibile con quota 103, (art.1 c. 283 L. 197/2022, che ha aggiunto l’art. 14.1 al D.L. n. 4/2019), rimane ma con  pesanti  penalizzazioni per chi matura i requisiti nel corso del 2024.

Il disegno di legge di Bilancio, infatti prevede:
    • il ricalcolo contributivo fortemente penalizzante dal punto di vista economico;
    • un nuovo tetto massimo d’importo che da 5 scende a 4 volte il trattamento minimo;
    • l’allungamento delle finestre di attesa, a 7 mesi per i lavoratori del settore privato a 9 mesi per i dipendenti pubblici.

Restano, invece, i medesimi requisiti, che dovranno essere maturati non più entro il 31 dicembre 2023, ma entro il 31 dicembre 2024.

Le nuove restrizioni si applicheranno soltanto a coloro che matureranno i requisiti nel corso 2024 e non a chi li ha raggiunti nel 2023, anche nel caso in cui il lavoratore dovesse rinviare la domanda nell’anno venturo, stante la cristallizzazione dei requisiti.

Requisiti quota 103

La pensione anticipata flessibile potrà essere ottenuta con i seguenti requisiti:
    • 62 anni di età;
    • 41 anni di contributi, raggiungibili anche in regime di cumulo (art. 1 co. 239 e ss., L. n. 228/2012), ossia sommando i versamenti non coincidenti accreditati presso gestioni previdenziali diverse (purché si tratti di casse amministrate dall’INPS, non sono considerati gli accrediti presso le casse professionali); di questi 41 anni di contribuzione, 35 devono risultare al netto dei contributi figurativi per malattia, disoccupazione e infortunio (art. 22, co.1, L. n. 153/1969: la limitazione non si applica agli iscritti presso i fondi esclusivi Inps, come i dipendenti pubblici).

Finestre di attesa

Una volta maturati i requisiti per quota 103, la decorrenza è posticipata per effetto delle finestre mobili di attesa, pari a:
    • 3 mesi, per i lavoratori del settore privato;
    • 6 mesi, per i dipendenti pubblici;

Le nuove finestre di attesa per coloro che matureranno i requisiti nel 2024, come previsto nel disegno di legge di Bilancio, risulteranno invece pari a:
    • 7 mesi, per i lavoratori del settore privato;
    • 9 mesi, per i dipendenti pubblici.

Soglia massima d’importo

All’importo della pensione “quota 103” è applicato un tetto massimo, pari a 5 volte il trattamento minimo, sino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni, sino al 31 dicembre 2026; art. 24 co. 6 DL 201/2011).

Ad oggi, la pensione mensile non può superare l’importo di 2.839,70 € (in base all’importo del trattamento minimo presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti indicato nella circolare INPS n. 11/2023, pari a 567,94 €).

Questo tetto è soggetto a revisione annuale e di conseguenza, la pensione potrebbe essere adeguata per garantire il rispetto del limite.
Per coloro che matureranno la pensione nel 2024, la soglia massima d’importo scenderà invece a 4 volte il trattamento minimo.

Ricalcolo contributivo
Per i lavoratori che matureranno nel corso del 2024 i requisiti per quota 103 c’è penalizzazione, infatti la stessa sarà infatti ricalcolata col sistema integralmente contributivo.
Questo sistema di calcolo è di solito fortemente penalizzante.
Non mancano, le rarissime ipotesi in cui il ricalcolo contributivo risulti più conveniente, ma in tal caso, si applicherà il meno favorevole importo ottenuto applicando il sistema di calcolo misto (con un meccanismo di doppio calcolo analogo a quello previsto dalla legge 190/2014).

Divieto di cumulo con i redditi di lavoro

Resta in vigore il divieto di cumulo di “quota 103” con i redditi di lavoro, fatta eccezione per i compensi derivanti dal lavoro autonomo occasionale (art. 2222 Cod. Civ.) con un limite di 5.000 € lordi annui.

In pratica, fino al compimento dell’età pensionabile, la prestazione è sospesa per tutto l’anno in cui è stato prodotto il reddito, anche per un solo giorno di lavoro. Laddove nell’annualità in questione si verifichi il compimento dell’età pensionabile, il trattamento è sospeso solo sino al perfezionamento del requisito anagrafico.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 13 novembre 2023

Attachments:
FileFile size
Download this file (NOTA UFFICIO SINDACALE-Quota103.pdf)Le pesanti penalizzazioni introdotte a Quota 103277 kB
Tags:

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

Iscrizione Newsletter

Ho letto e accetto Termini e condizioni d'uso e Informativa sulla privacy

Search