Legge di bilancio. Nota dell'ufficio sindacale Fiom

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Il 30 dicembre scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2020.

Legge di Bilancio composta da 19 articoli, il primo dei quali composto da 884 commi, dove sono stabiliti i principali interventi.

Inoltre, sono stati definiti anche due specifici decreti Legge: Il Decreto Fiscale   (Dl124/2019 convertito in Legge 157/2019) e il Decreto Mille Proroghe (ultima versione 27 dicembre 2019), che dovranno essere trasformati in Legge nei successivi 60 giorni.

In sintesi, alcuni dei principali provvedimenti in materia di lavoro,e occupazione, politiche sociali e per la famiglia.

RIDUZIONE CUNEO FISCALE

Art.1 c.7

Stanziata una dotazione di 3 miliardi € per l’anno 2020 e di 5 miliardi € dal 2021.

Serviranno i provvedimenti attuativi per l’attuazione del provvedimento.

CONGEDO OBBLIGATORIO NEO PAPÀ

Art.1 c.342

Per il solo anno 2020 il congedo obbligatorio viene incrementato da 5 a 7 giorni.

Il padre in modo facoltativo potrà astenersi per un giorno ulteriore, in accordo e in sostituzione della madre.

CIGS E MOBILITÀ IN DEROGA

Art.1 c.491-493

Per quanto riguarda la prosecuzione della cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga, nel 2020 nelle aree di crisi complessa, è consentito l’utilizzo delle risorse residue stanziate per i medesimi fini dal 2016 al 2020.

APPRENDISTATO - SGRAVI CONTRIBUTIVI

Art.1 c.8

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2020, per i contratti di:

stipulati nell’anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni.

Per gli anni successivi al terzo l’aliquota del 10%.

INCENTIVI ASSUNZIONI UNDER 35

Art.1 c.10

Confermate le riduzioni contributive previste (Legge 205/2017):

Riduzione del 50% dei contributi previdenziali dovuti, in riferimento alle assunzioni di soggetti aventi meno di 35 anni di età effettuate nel biennio 2019-2020 (per gli anni successivi resta fermo il limite di 30 anni).

Per gli anni 2019 - 2020 sgravio fino ad un massimo del 100%, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

RIDUZIONE CONTRIBUTI INAIL

Art.1 c.9

Viene resa strutturale l’attuale riduzione tariffaria.

NASPI PER AUTO IMPIEGO IN COOP

Art.1 c.12

La liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della Naspi, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

LAVORO PER I DISABILI

Art.1 c.332

Per l’anno 2020 viene incrementato il fondo di 5 milioni €.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Art.1 c. 494

Aumentando il fondo per percorsi formativi di apprendistato e alternanza scuola lavoro di 46,7 milioni € per l’anno 2020.

BONUS NEET  (Not in Education, Employment or Training)

Decreto Anpal 581/2018

Terminano al 31 dicembre 2019 le agevolazioni riguardanti le assunzioni dei giovani NEET.

SISTEMA DI VERIFICA NEGLI APPALTI

Art.4 Dlg. 124/2019 convertito Legge 157/2019

Negli appalti di valore superiore a 200.000€ il committente deve chiedere all’impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali delle personale impiegato nell’appalto/subappalto.

BONUS BEBÈ 2020

Art.1 c.340

Previsto per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2020 ed è riconosciuto solo per un anno.

Fino ad ora era previsto solo per i nuclei con ISEE non superiore ai 25.000€.

Le fasce previste:

Per i figli successivi al primo, nati o adottati nell’anno 2020 gli importi vengono aumentati del 20%.

BONUS ASILO NIDO 2020

Art.1 c.343

Da gennaio per tutti i frequentanti asilo nido viene così rimodulato:

ACQUISTO DI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO

Art.1 c.456

Al fine di garantire l’erogazione di un contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche  che impediscono la pratica naturale dell’allattamento, fino all’importo massimo annuo di 400€ per neonato e comunque fino al sesto mese di vita del neonato.

Il fondo prevede una dotazione di 2 milioni di € nel 2020 e di 5 milioni di € a decorrere dal 2021.

ABOLIZIONE DEL SUPERTICKET

Art.1 c. 446-448

Viene abolita la quota fissa (10€), di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati.

DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA

Art.1 c.330-331

A carattere strutturale è definita una dotazione di 29 milioni di € per il 2020, di 200 milioni di € per il 2021, di 300 milioni di € dal 2022.

Il fondo per le non autosufficienze viene incremento di 50 milioni di €, mentre il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è incrementato di 2 milioni di € per l'anno 2020.

DISABILITÀ GRAVE SENZA SOSTEGNO FAMILIARE

Art.1 c.490

Per l’anno 2020 viene incrementato il fondo di 2 milioni €.

VITTIME GRAVI INFORTUNI

Art.1 c.332 c.482

Incremento di 1 milione di € per il 2020, due milioni di € per il 2021 e 3 milioni di € per il 2022.

APE SOCIALE

Art.1 c.373

Estesa di un anno l’applicazione dell’Ape Sociale con scivolo al pensionamento a carico dello Stato per alcune categorie di lavoratori con un assegno massimo di 1.500€ mese.

OPZIONE DONNA

Art.1 c.476

Nel 2020 potranno andare in pensione le lavoratrici che entro il 2019 hanno maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età se dipendenti, 59 se autonome. Il calcolo dell’assegno pensionistico avverrà con il metodo contributivo.

RIVALUTAZIONE PENSIONI

Art.1 c.477

Rivalutazione del 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (nel 2019 pari  a 6.669,13€), anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria finora vigente.

Per i casi di importo complessivo superiore, vengono confermate le percentuali previste dall'attuale disciplina transitoria :

- pari: al 77% qualora l'importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;

- pari al 52% qualora l'importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;

- pari al 47% qualora l'importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;

- pari al 45% qualora l'importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo;

- pari al 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.

RIMODULAZIONE ESENZIONE BUONI PASTO

Art.1 c.677

Buoni cartacei riduzione da 5,29 € giornalieri a 4 €

Buoni elettronici da 7 € giornalieri a 8 € giornalieri.

 

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 7 gennaio 2020

 

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