Venerdì, 29 Marzo 2024

Nota sulla circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla detassazione dei premi di risultato

La materia degli anticipi viene ulteriormente trattata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 29 marzo 2018 dove si conferma che il “risultato incrementale” rimane il presupposto fondamentale per poter applicare la tassazione agevolata del 10% ai premi di risultato.

Per quanto riguarda il tema degli acconti previsti in diversi premi di risultato è necessario considerare che la norma non esclude la possibilità di erogare acconti, facendo particolare attenzione alle modalità di tassazione previste.

Nel caso in cui l’acconto non fosse tassato con tassazione agevolata (10%), rimane la possibilità di recuperare la tassazione in una fase successiva le maggiori trattenute operate qualora il Premio sia conforme con i presupposti richiesti per l’agevolazione, in questo caso il conguaglio può essere effettuato con la prima retribuzione oppure con il saldo del Premio stesso.

La norma consente la detassazione degli acconti a condizione che all’atto di erogazione dell’acconto sia riscontrabile un incremento del parametro definito dall’accordo.

Quando sono previsti più acconti riferiti allo stesso obbiettivo - ad esempio trimestrali o mensili - per applicare la tassazione agevolata è necessario che la somma dei risultati trimestrali o mensili determini un incremento del parametro o obbiettivo definito dall’accordo.

Questa ipotesi, in caso non si realizzi un incremento dei parametri o degli obbiettivi nel periodo preso a riferimento dall’accordo, prevede un conguaglio negativo; questa eventualità deve essere valutata attentamente e affrontata con i lavoratori interessati.

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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