Dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali

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Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro possono essere date solo con procedura telematica. Le dimissioni rassegnate con modalità diverse sono inefficaci.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella circolare n. 12 dello scorso 4 marzo, indica sperimentalmente la procedura telematica da seguire (art. 26 D.lgs 151/2015).

Una norma prevista per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, che presuppone una nostra capacità di risposta per tutelare i lavoratori.

Il lavoratore potrà:

Molte Camere del lavoro si stanno già attrezzando per essere in grado di fornire l'assistenza necessaria al lavoratore che intende dimettersi, altre dovranno necessariamente farlo (nel caso anche su nostra sollecitazione).

La norma interessa la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro privato di tipo subordinato. Sono esclusi i lavoratori pubblici, il lavoro domestico, i lavoratori marittimi e i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale. Sono esentate anche le lavoratrici in gravidanza o durante i primi tre anni di vita del bambino, le cui dimissioni “dovranno essere convalidate presso la Dtl competente”.

Il decreto stabilisce che sono abilitati alla trasmissione telematica delle dimissioni del lavoratore:

Compilazione telematica e trasmissione del modulo: il lavoratore, con la compilazione del modulo, manifesta la volontà di dimissione/risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà a disposizione un video che illustra i passaggi da seguire.

Revoca delle dimissioni/risoluzioni: la data di trasmissione (marca temporale) consente al sistema di controllare il termine dei 7 giorni, previsto dalla norma, per esercitare la revoca delle dimissioni/risoluzioni del rapporto di lavoro.

Sanzioni: il datore di lavoro che altera i moduli di dimissione/risoluzione compilati dal lavoratore con modalità diverse da quelle telematiche sarà sanzionato con multe comprese tra i 5.000 e i 30.000 euro dalle Direzioni territoriali del lavoro, a cui compete anche la responsabilità dell'accertamento.

 

Ufficio sindacale Fiom Nazionale

 

Roma, 9 marzo 2016