Giovedì, 28 Marzo 2024

Welfare aziendale. Decreto Legge 9 agosto n. 115 (Decreto Aiuti-bis)

Il decreto Aiuti-bis ha introdotto alcune importanti novità in materia di welfare aziendale:

    • Viene innalzato per il solo anno 2022 a 600€ (Art. 12 Dl 115/2022), il limite massimo entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni o servizi esenti da contributi e imposte;

    • Vengono inclusi nell’esenzione gli aiuti che le imprese possono riconoscere ai dipendenti come le somme erogate o i rimborsi delle spese sostenute per pagare utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas;

    • I beni, i servizi e le somme si considerano percepiti nel periodo di imposta 2022, se corrisposti dal datore di lavoro fino al 12 gennaio 2023. Si considerano percepiti dal lavoratore quando questi entrano nella sua disponibilità a prescindere dalla successiva fruizione;

La norma sopra descritta, si collocherebbe in modo autonomo rispetto ai 200€ del bonus carburante erogato dal datore di lavoro ai dipendenti (Art. 2 Dl 21/2022), esente da contributi ed imposte per l’anno 2022.

In caso di superamento dei limiti previsti:

    • Per il bonus carburante, l’importo viene completamente assoggettato a contribuzione e tassazione;

    • Per il limite massimo dei 600€, pare prevalere un’interpretazione più favorevole rispetto alla norma stabilità dal Testo unico imposte sui redditi (Art. 1 comma 3, Tuir), facendo propendere verso una tassazione solo per la parte eccedente il limite definito. In sostanza il limite dei 600€ verrebbe considerato come una sorta di franchigia.

Infine, dato che per il bonus carburante non è previsto alcun limite reddituale per un suo beneficio, lo stesso è presumibile in caso di benefits erogati sia in caso di conversione di premio di risultato, sia in caso di una erogazione ad personam.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 6 settembre 2022

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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