Venerdì, 29 Marzo 2024

La nuova disciplina dei contratti a tempo determinato


LE MODIFICHE E L’ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME IN BASE ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE, RINNOVO O PROROGA DEL CONTRATTO A TERMINE.
In materia di contratti a termine, anche in caso di lavoro in somministrazione, sono state approvate nell’arco di poche settimane due norme dai contenuti diversi:
A) l’articolo 1 comma 2 del Decreto Legge 87/2018 entrato in vigore il 14 luglio
B) la sua riformulazione contenuta nella legge di conversione (la Legge 96/2018), entrata in vigore il 12 agosto.

RIDUZIONE DELLA DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO A TERMINE SENZA CAUSALI  DA 36 A 12 MESI
L’art. 1 del Decreto dopo la conversione in Legge conferma la durata limite del contratto a termine in 12 mesi.

OBBLIGO DI CAUSALE PER I CONTRATTI SUPERIORI A 12 MESI E RIDUZIONE DELLA DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO A TERMINE DA 36 A 24 MESI
Le condizioni in cui esso può avere una durata di 24 mesi sono:
• Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinanza attività
• Esigenze di sostituzione di altri lavoratori
• Esigenze connesse a incrementi temporanei significativi e non programmabili dell’attività ordinaria
Il legislatore non ha previsto causali ulteriori attraverso la contrattazione collettiva.
I limiti introdotti trovano applicazione anche per le ipotesi di proroghe, rinnovi dei contratti a termine.
La riduzione da 36 a 24 mesi è riferita sia al singolo contratto sia alla sommatoria di più contratti.

RIDOTTO IL NUMERO DELLE LE PROROGHE
Il numero delle proroghe per i contratti a termine si riduce da 5 a 4.
In caso di una quinta proroga il contratto si considera a tempo indeterminato a decorrere da quest’ultima.
(La riduzione del numero delle proroghe da 5 a 4 non si applica alle imprese start up innovative per un periodo di 4 anni dalla costituzione della società).
TORNA L’OBBLIGO DI CAUSALE
Per il singolo contratto che dura più di 12 mesi
Per le proroghe che superano i 12 mesi
Per tutti i rinnovi contrattuali anche inferiori ai 12 mesi.
INTRODOTTO UN LIMITE QUANTITATIVO
Il limite quantitativo dei lavoratori utilizzabili in sommatoria tra i contratti a termine e i contratti di somministrazione è pari al 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. Per i soli contratti a tempo determinato la percentuale rimane pari al 20%.

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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