Sabato, 20 Aprile 2024

Semitec: modifiche all’accordo sperimentale

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In data 15 dicembre 2015 presso la sede Assistal di ROMA si è svolto l’incontro tra la Direzione aziendale Semitec e Siram, le OO.SS. Fim Fiom Uilm nazionali, territoriali ed il coordinamento Rsu, per effetuare una ulteriore verifica dell’accordo del 2 luglio 2015 e sull’applicazione dei precedenti accordi sottoscritti .

Nel corso della riunione le Organizzazioni sindacali hanno evidenziato all’azienda le segnalazioni pervenute dalle sedi rappresentate dalle RSU presenti.

La Direzione aziendale ha smentito che si stia valutando il cambio di sede degli uffici della Direzione di via Belli, il trasferimento della sede riguarderà solo quella di Terni

I trasferimenti di lavoratori, ad oggi, hanno interessato solo quelli precedentemente in trasferta e che hanno accettato l’avvicinamento alla propria sede di origine; l’azienda si è resa disponibile ad affrontare una discussione per definire modalità ed incentivi per i futuri trasferimenti.

A gennaio p.v. l’azienda fornirà l’organigramma della struttura organizzativa ed introdurrà la procedura per la pianificazione delle ferie. Abbiamo sollecitato la Direzione a effettuare i corsi per gli RLS ed a programmare un incontro specifico per quanto concerne la sede di Cagliari (foresteria).

L’azienda ci ha comunicato che l’utilizzo dello straordinario si è ridotto del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2014 e che si rende necessario il mantenimento dell’accordo sperimentale per continuare a mantenere la sostenibilità dei contratti rinnovati con gli attuali livelli di costo.

Le OO.SS. ed il coordinamento hanno ribadito la necessità di maggiorare la percentuale di pagamento immediato dello straordinario concordata (30%) con l’accordo del 2 luglio u.s.

Dopo una approfondita discussione che ha consentito anche di chiarire l’applicazione degli accordi in essere, specificatamente alle voci di seguito riportate, sono state apportate le seguenti modifiche all’accordo del 2 luglio:

TEMPO EFFETTIVO DI LAVORO

Non sono considerate prestazioni lavorative, né ordinarie né straordinarie, le attività che, pur superando l’orario normale, abbiano una durata inferiore a ½ ora rispetto alle ore di lavoro giornaliero. Lo straordinario, dopo i primi 30 minuti verrà calcolato con arrotondamento alla mezzora superiore decorsi 15 minuti.

A titolo esemplificativo rispetto all’orario di lavoro 7.00 – 16.00 con un’ora di pausa pranzo:

a) orario di termine della prestazione ore 16.44: nessun importo a titolo di straordinario;

b) orario di termine della prestazione ore 16,45: riconoscimento di mezzora di straordinario;

c) orario di termine della prestazione ore 17.15: riconoscimento di un’ora di straordinario.

INDENNITA’ FORFETARIA “TEMPO DI VIAGGIO”

In caso di raggiungimento del primo sito di lavoro con l’utilizzo dell’automezzo commerciale (sia come primo che come secondo di squadra) con partenza dal proprio domicilio, il tempo iniziale per raggiungere il suddetto sito non potrà essere considerato orario di lavoro.

Fermo restando quanto già previsto dai precedenti accordi sindacali, le Parti concordano che esclusivamente nel caso che il dipendente sia comandato a prestare la propria attività su un primo sito distante più di 120 km dalla sede/centro di riferimento, la società riconoscerà una indennità forfetaria “tempo di viaggio” di importo pari a euro 5,13 (cinque/13) lordi.

BANCA ORE

Ai lavoratori che, a partire dal mese di dicembre 2015, prestano lavoro straordinario preventivamente autorizzato, l’azienda provvederà a corrispondere, nel mese successivo a quello di effettiva prestazione, il pagamento del 50% delle ore di lavoro straordinario effettuate (tale percentuale corrisponde alla quantità media di ore effettuate in reperibilità nei giorni sabato, domenica e festivi)

L’azienda, unitamente al pagamento delle suddette ore di lavoro straordinario, corrisponderà altresì le maggiorazioni contrattualmente previste per il residuo 50% delle ore di straordinario prestate dal lavoratore.

Le restanti ore, fino ad un massimo del 50%, verranno invece recuperate dal lavoratore, per tramite di periodi di riposo, entro il diciottesimo mese dalla maturazione. A tal fine, l’azienda informerà - con un preavviso non inferiore a dieci giorni - il lavoratore circa il periodo in cui dovrà usufruire dei suddetti riposi . Resta ferma la possibilità per il lavoratore di proporre all’azienda la fruizione di dette ore, compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative, aziendali.

Decorso il termine di diciotto mesi di cui al paragrafo precedente, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate dall’azienda con la retribuzione in atto al momento della scadenza.

Il personale direttivo è escluso dall’applicazione del presente accordo.

TRASFERTA

Per quanto concerne l’erogazione del 2/3 di trasferta, le Parti confermano la disciplina del precedente accordo e specificano che, al fine del calcolo delle 12 ore necessarie per la maturazione della corresponsione della prevista indennità sono solamente escluse: a) l’ora di pausa pranzo; b) il tempo di andata sul primo sito di lavoro c) il tempo di viaggio per il rientro se inferiore ai 120 km.

Come previsto dall’accordo del 11.01.2010, l’indennità di trasferta (euro 13,50) sarà riconosciuta al “solo personale con qualifica di apprendista,operaio ed impiegato tecnico adibito ad attività di cantiere in esterna” [il restante personale percepirà l’indennità nella misura (euro 11,72) e con le modalità previste dal vigente CCNL]

Ai fini della erogazione dell’indennità di trasferta, le Parti effettueranno un apposito incontro entro il mese di febbraio 2016 per valutare eventuali difformità tra le qualifiche e le prestazioni effettivamente svolte.


Fim, Fiom, Uilm nazionali

 

Roma, 21 dicembre 2015

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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