Martedì, 19 Marzo 2024

Accolto il ricorso della Fiom di Bologna per comportamento antisindacale contro la Sele: giustizia è fatta.

- mancato coinvolgimento del sindacato su scelte organizzative incidenti sull’occupazione: antisindacalità

- ricorso del datore di lavoro alla commissione elettorale per contestare gli esiti elettorali: antisindacalità

- apertura di procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo due giorni dopo la candidatura all’elezione di Rsu di una lavoratrice e un giorno dopo la sua iscrizione alla Fiom: antisindacalità

- licenziamento della lavoratrice il giorno dopo la sua elezione a Rsu: antisindacalità

Il Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Maria Luisa Pugliese,ha accolto il ricorso ex art. 28 legge n. 300/70 con cui la FIOM di Bologna, assistita dall’Avvocato Alberto Piccinini dello Studio Legale Associato, aveva chiesto di accertare l’antisindacalità della condotta della società SELE(azienda del settore ascensoristica, che occupa a Castenaso 90 dipendenti)concretizzatasi in molteplici comportamenti, tutti connessi con il licenziamento per presunto motivo oggettivo di una lavoratrice che si era iscritta alla FIOM, candidata alle elezioni delle RSU e risultata eletta (con il massimo dei voti).

In primo luogo il Tribunale ha accertato la violazione degli obblighi di informazione e consultazione in caso di “rischio per i livelli occupazionali” posti in capo al datore di lavoro che occupa oltre 50 dipendenti dall’art. 9 del CCNL , prendendo atto delle dichiarazioni della rappresentante dell’azienda secondo cui la decisione di licenziare la lavoratrice (e un suo collega) sarebbe stata assunta mesi prima: scrive il Giudice: “La società, consapevole già da tempo di tale situazione non ha, tuttavia, adempiuto agli obblighi informativi nei confronti dei sindacati violando, pertanto, le norme collettive in materia

”Il decreto esamina poi il ricorso alla Commissione elettorale con cui la società ha chiesto la rettifica dei verbali delle operazioni elettorali della RSU, evidenziando come il datore di lavoro non possa ritenersi legittimato a proporre questo tipo di ricorsi: “Osserva il Tribunale che il predetto ricorso risulta pretestuoso e finalizzato esclusivamente a rimuovere il nominativodalla signora P.V. dalle liste elettorali (...) tale comportamento appare una illegittima intromissione nell’organizzazione sindacale da parte del datore di lavoro, il quale deve esclusivamente prendere atto degli esiti delle operazioni elettorali (v. Cass.Lav. 7604/2008; Cass. Lav. 2375/2015). Sele srl, pertanto, non avrebbe potuto/dovuto proporre il suddetto ricorso alla Commissione Elettorale”.Il Giudice esamina poi due condotte in astratto legittime:

  1. l’avvio della procedura ex art. 7 legge n. 604/1966 per preteso motivo oggettivo nei confronti di P.V. due giorni dopo la propria candidatura all’elezione della RSU, ed un giorno dopo la sua comunicazione d’iscrizione al sindacato;

  2. l’aver versato alla lavoratrice l’indennità sostitutiva del preavviso (di quattro mesi) in luogo della prestazione lavorativa. Dopo aver dichiarato che entrambe “rappresentano lecite prerogative del datore di lavoro” il Tribunale afferma che, tuttavia, “l’antisindacalità ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori prescinde (...) anche dalla legittimità del comportamento datoriale contestato. Pertanto, ai fini della valutazione dell’antisindacalitàdel comportamento, si prescinde dalle affettiva esistenza del giustificato motivo oggettivoposto a giustificazione del licenziamentodi P.V (che, pertanto, risulta estraneo al presente giudizio). Ciò che rileva è esclusivamente la obiettiva idoneità a ledere il pieno esercizio dei diritti sindacali”.

Conclusivamente il Tribunale, alla luce dell’istruttoria svolta e della documentazione prodotta (idonea a smentire, ad esempio, la tesi aziendale che la lavoratrice non avrebbe mai esercitato attività sindacale, e quindi si sarebbe candidata strumentalmente, quando invece testimoni hanno confermato la sua attiva partecipazione alle assemblee e alla vita sindacale) ha dichiarato antisindacali tutti i comportamenti tenuti dalla società e denunciati dalla FIOM(apertura della procedura di licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo e conseguente licenziamento irrogato a P.V. il 18.6.2019; ricorso alla Commissione Elettorale) , ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro di P.V. e l’affissione del decreto stesso nelle bacheche aziendali per 20 giorni, oltre alla pubblicazione sulle pagine locali dei quotidiani“Il Corriere delle Sera”, “Il Resto del Carlino”; “La Repubblica”, nonché su “Il Sole 24 Ore” in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferiori a 40 moduli.

Esprimiamo grande soddisfazione per l’accoglimento del riscorso, che conferma, ancora una volta, come la determinazione e il coraggio dei lavoratori e delle lavoratrici pagano sempre e che in questo territorio comportamenti come quelli messi in atto dalla Sele troveranno sempre la ferma opposizione del sindacato. Possiamo essere soddisfatti anche perché si è arrivati al provvedimento del giudice in tempi certi (un mese) a dimostrazione che siamo un territorio in cui le istituzioni e la giustizia funzionano.

FIOM-CGIL BOLOGNA

Bologna, 3 Agosto 2019

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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