Giovedì, 28 Marzo 2024

Bonus trasporto

[Art. 35 decreto Legge 50/2022 (Aiuti - bis)]

Con il decreto Legge del 17 maggio 2022 n.50 (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022 è stato istituito il cosiddetto "Bonus trasporti" con la finalità di sostenere il reddito e contrastare l'impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica in corso.

Il buono è utilizzabile per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

I beneficiari sono le persone fisiche con un reddito non superiore a 35.000€ nell’anno 2021.
Possono fruirne tutti i lavoratori compresi i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi, sempre fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione.

Il buono può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, nel limite massimo di valore pari a 60€ o importo inferiore.

È compatibile con il welfare aziendale.

Il Bonus è nominativo e sarà utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) da acquistare nel mese in cui si è richiesto e ottenuto.

Il periodo di validità del buono è infatti limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l'acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo.

Ciascun beneficiario potrà chiedere un "Bonus trasporti" al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse previste.

Sono esclusi dal bonus i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Si dovrà accedere al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tramite SPID o Carta di Identità Elettronica, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l'importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico).

Il buono emesso tramite il portale è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e deve essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato che ne deve verificare la validità accedendo allo stesso portale.
In caso positivo viene subito rilasciato l'abbonamento richiesto e il gestore provvede a registrare sul portale l'utilizzo del buono, indicando l'importo effettivamente fruito dal beneficiario stesso.

Il valore del buono non è imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell’Isee.

Il costo dell’abbonamento rimane detraibile dalla dichiarazione dei redditi (19%), per la quota realmente sostenuta è sempre nel limite di spesa di 250€ (ad esclusione del trasporto pubblico nazionale), a condizione che il pagamento avvenga con bonifico, carta di credito o altri strumenti tracciabili.

Il decreto non evidenzia alcun contrasto con il bonus carburante detassato fino a 200€ (Art. 2 del Decreto legge 21/2022) né con la franchigia prevista dall’art.51, comma 3, Dpr917/1986 che il decreto Aiuti -bis ha elevato da 258,23€ a 600€ per il solo anno 2022. Pertanto, queste agevolazioni risultano cumulabili tra loro.

Ufficio sindacale Fiom-Cgil nazionale

Roma, 30 agosto 2022

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La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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