Conversione in legge decreto Sostegni bis, Legge 106/2021. Introdotto un nuovo ammortizzatore sociale a termine

Stampa

La legge di conversione n.106/2021 dei Dl 73/2021 (Decreto Sostegni bis), ha introdotto un nuovo ammortizzatore sociale “speciale” e a “tempo” con scadenza prevista per il 31 dicembre 2021.

L’obiettivo, non dichiarato esplicitamente, è di procrastinare i licenziamenti per motivi economici.

Destinatarie sono le imprese che hanno registrato un calo di fatturato di almeno il 50% raffrontando il periodo: primo semestre 2019 con lo stesso periodo 2021 e che sono individuate nell’art.10 del D.Lgs 148/2015.

Trattasi di aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO, anche con un numero di dipendenti inferiore a 15 e quindi che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS se tale limite risulta non raggiunto nella media dell’ultimo semestre.

Il contratto può avere una durata non superiore a 26 settimane, a decorrere dal 26 maggio u.s. e non può andare oltre il 31 dicembre 2021.

Il periodo di tale integrazione salariale non rientra nella durata complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, anche nel caso in cui il contratto con la causale della solidarietà venga computato per la metà nella parte eccedente i 24 mesi.

L’integrazione salariale prevista è pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, senza il limite massimo previsto dai cosiddetti massimali (art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015) e con il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Non è previsto alcun contributo addizionale pari al 9%, 12% e del 15% sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate a seconda del periodo integrativo all’interno del quinquennio mobile.

È necessaria la sottoscrizione di un accordo con le organizzazioni sindacali che sono, ai sensi del richiamato art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le RSU di riferimento.

L’accordo ha lo scopo di mantenere i livelli occupazionali nella fase di ripresa dell’attività dopo l’emergenza pandemica.

Pertanto, durante il trattamento integrativo l’azienda non può procedere a licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo o collettivi a seguito di procedura di riduzione di personale (ad eccezione dei licenziamenti non oppositivi ossia di risoluzioni concordate).

L’ammortizzatore è alternativo agli ordinari strumenti di sostegno del reddito previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.

La riduzione media oraria:
    • non può essere superiore all’80%, riferita all’orario giornaliero, settimanale o mensile, con punte per ciascun lavoratore, rapportato all’intero periodo, pari al 90%.
    • (Il contratto di solidarietà prevede una percentuale del 60% elevabile, sull’intero periodo, per il singolo lavoratore al 70%).

Il trattamento economico:
    • Il trattamento economico riconosciuto è pari al 70% delle retribuzioni globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate, senza l’applicazione del massimale previsto dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 che per l’anno 2021 è a:
a)    998,18 euro lordi e 939,89 netti se la retribuzione risulta inferiore o uguale a 2.159,48 euro;
b)    1.199,72 euro lordi es.129,66 netti se la retribuzione risulta superiore a 2.159,48 euro.

L’anticipazione da parte del datore di lavoro deve essere prevista dall'accordo sindacale.

Le somme anticipate saranno recuperate attraverso l’usuale sistema del conguaglio contributivo.

Non tiene conto di eventuali contratti integrativi aziendali stipulati nel semestre antecedente la richiesta.

Viene ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

L’accordo collettivo deve indicare le modalità attraverso le quali l’azienda, nei limiti del normale orario di lavoro, può soddisfare le esigenze di maggiore attività, modificando, in aumento, l’orario ridotto: il maggior aumento di lavoro comporta la riduzione del trattamento integrativo.

Fiom-Cgil nazionale
Michele De Palma – Mirco Rota

Roma, 7 settembre 2021

Tags: ,