Ammortizzatori sociali. Rifinanziamento ed estensione al 2020 della cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà, in deroga al Dlg. 148/2017

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Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, attraverso la circolare n.6 del 3 aprile u.s., ha previsto il rifinanziamento per l’anno 2019 e l’estensione per l’anno 2020 della deroga alla Cigs per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà.

Per un migliore approfondimento, una prima nota specifica su questi argomenti è stata diffusa dall’ufficio sindacale in data 9 novembre 2018.

Vengono estesi anche per l’anno 2020, nel limite delle risorse stanziate:

- 100 milioni di euro per l’anno 2018

- 180 milioni di euro per l’anno 2019

- 50 milioni di euro per l’anno 2020

per le imprese di rilevanza strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problemi occupazionali in ambito territoriale attraverso la stipula in sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la presenza della Regione interessata o delle Regioni in caso di imprese con unità produttive ubicate in due o più Regioni la possibilità di proroga della Cigs per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà.

 

Cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale

L’intervento di proroga potrà essere richiesto per un periodo massimo di 12 mesi qualora il programma di riorganizzazione aziendale -art. 21 comma 2- preveda cospicui investimenti non realizzabili nel limite temporale di 24 mesi -art. 24 comma 1- e presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione di lavoratori non attuabile sempre nei 24 mesi previsti.

 

Cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale

Sempre nel limite delle risorse stanziate, potrà essere concessa la proroga della cassa integrazione straordinaria, per un limite massimo di 6 mesi nel caso in cui il piano di risanamento -art. 21 comma 3- presenti correttivi complessi necessari a garantire sia la continuità dell’attività aziendale che la salvaguardia degli occupati, non realizzabili nei 12 mesi previsti.

 

Contratto di solidarietà

Sempre nel limite delle risorse stanziate ed in deroga ai limiti temporali previsti - art. 4, 24, commi 3, 5, Dlg 148/2015- è concessa la proroga per un periodo massimo di 12 mesi nel caso permanga, in tutto o in parte, l’esubero già previsto nell’accordo sindacale.

 

Roma, 12 aprile 2019