Venerdì, 19 Aprile 2024

Part time agevolato per l'anticipo alla pensione di vecchiaia

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Il 25 maggio 2016 l'Inps ha emesso la circolare n. 90/2016 con le disposizioni operative e le istruzioni che disciplinano il cosiddetto “part time agevolato,” per l'uscita anticipata dal lavoro dei lavoratori dipendenti del settore privato prossimo alla pensione (in attuazione del Decreto Ministeriale e della norma prevista in Legge di stabilità 2016). Il beneficio riguarda i contratti di lavoro a Part Time agevolato stipulati a decorrere dal 2 giugno 2016.

Il Part Time agevolato è rivolto ai lavoratori del settore privato interessati a ridurre l'orario di lavoro in prossimità della pensione:

A favore del lavoratore la norma prevede:

  • la contribuzione figurativa per le ore di riduzione di orario

  • la liquidazione in busta paga di una somma pari alla contribuzione che l'azienda avrebbe versato per le stesse ore di riduzione di orario in caso di prestazione a tempo pieno.

Tale somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, non è quindi soggetta a tassazione o a contribuzione in busta paga, ed è aggiuntiva rispetto alla retribuzione prevista per il part time.

I lavoratori interessati devono possedere i seguenti requisiti:

  • un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a orario pieno

  • l'iscrizione a l'assicurazione generale obbligatoria

  • la maturazione, al momento della domanda, del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi versati)

  • la maturazione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 pari a:

1) per gli uomini:66 anni e 7 mesi

2) per le donne: 65 anni e 7 mesi per gli anni 2016-2017

66 anni e 7 mesi per il 2018

I lavoratori interessati e in possesso dei requisiti indicati potranno concordare con l'azienda l'accesso al part time, con una riduzione oraria compresa tra il 40 e il 60% dell'orario contrattuale, fino alla maturazione del requisito anagrafico.

Il lavoratore interessato dovrà chiedere all'Inps la certificazione necessaria per poter accedere al beneficio dalla quale dovrà risultare sia il possesso del requisito contributivo che la maturazione di quello anagrafico al 31 dicembre 2018.

Per ottenere la certificazione il lavoratore può rivolgersi al Patronato Inca Cgil o a uno sportello territoriale dell'Inps o, ma in questo caso il lavoratore deve essere in possesso del Pin, attraverso il sito www.inps.it dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Ottenuta la certificazione il lavoratore può stipulare, con l'assistenza del delegato e della struttura territoriale della Fiom-Cgil, con l'azienda un “contratto di lavoro” che preveda la trasformazione dal tempo pieno a “tempo parziale agevolato” per il periodo compreso tra la data di accesso al beneficio e quella di maturazione del requisito anagrafico, con l'indicazione quantitativa della riduzione d'orario.

Il “Contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” deve essere trasmesso dall'azienda alla competente Direzione Territoriale del Lavoro che, entro 5 giorni, dovrà rilasciare il provvedimento di autorizzazione; in ogni caso, trascorsi i 5 giorni, l'autorizzazione si intende comunque rilasciata e l'azienda dovrà inoltrare richiesta di ammissione al beneficio all'Inps.

L'ammissione delle domande è subordinata alla disponibilità delle risorse stanziate dalla finanziaria 2016 pari a:

  • 60 milioni di euro per il 2016

  • 120 milioni di euro per il 2017

  • 60 milioni di euro per il 2018

La circolare dell'Inps chiarisce che, superati il limite degli importi stanziati, l'Istituto respingerà le domande per esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Il “Contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” avrà effetto dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento della domanda.

Il beneficio cessa:

  • al momento della maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia,

  • nel caso si modifichino i termini dell'accordo con l'azienda

  • nel caso il lavoratore intraprenda un'altra attività lavorativa

Il beneficio invece è mantenuto in caso di trasferimento ad un'altra azienda senza risoluzione del rapporto salvo i casi di cessazione di appalto di servizi.

Ai fini della sicurezza per il lavoratore del riconoscimento della contribuzione figurativa - correlato alla modifica del contratto di lavoro e subordinato all'accettazione della domanda da parte dell'Inps - è importante e necessario effettuare preventivamente tutte le verifiche con la struttura del patronato Inca e con le strutture territoriali Fiom.

 

Fiom nazionale

 

Roma, 14 giugno 2016

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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