Venerdì, 19 Aprile 2024

Importi massimi dei trattamenti di cassa integrazione, mobilità e disoccupazione


A partire dall'anno 2008, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'articolo 1, comma 27 della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, che recepisce il protocollo sul Welfare, ha disposto che l'aumento dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità è determinato nella misura del 100% (fino al 2007 era l’80%) dell'aumento derivante dalla variazione media annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo.
Gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione, relativi all'anno 2014, come comunicato dall'Inps con circolare n. 12 del 29 gennaio 2014, sono:
 
CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI ORDINARIA E STRAORDINARIA
 
E’ erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
 
1° Massimale
 
 

anno 2014

anno 2013

Indennità mensile lorda

€ 969,77

959,22

Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%)

€ 913,14

903,20


2° Massimale

Retribuzione mensile lorda superiore a € 2.098,04 (anno 2012: € 2.075,21)

 

anno 2014

anno 2013

Indennità mensile lorda

€ 1.165,58

1.152,90

Indennità mensile netto dei contributi sociali (5,84%)

€ 1.097,51

1.085,57

 
 
INDENNITA’ DI MOBILITA’
 
1° Massimale
 
Per i primi 12 mesi viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:

 

anno 2014

anno 2013

Indennità mensile lorda

€ 969,77

959,22

Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%)

€ 913,14

903,20



2° Massimale

Retribuzione mensile lorda superiore a € 2.075,21 (anno 2012: € 2.014,77)

 

anno 2014

anno 2013

Indennità mensile lorda

€ 1.165,58

1.152,90

Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%)

€ 1.097,51

1.085,57

 
Dal 13° mese in avanti l'indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20% ma non trova più applicazione la ritenuta previdenziale del 5,84%. L'indennità da corrispondersi è quindi pari all'80% dell’indennità mensile lorda, indicata nei massimali contenuti nelle tabelle che precedono.
 
Si ricorda che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di mobilità negli anni successivi è quello in vigore alla data in cui è avvenuto il licenziamento. Non è soggetto quindi alle successive rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell'indice ISTAT (come invece avviene per la cassa integrazione) nei casi in cui il lavoratore sia titolare del trattamento di mobilità ordinaria o di quella prolungata.
 
INDENNITA’ ASpI e mini ASpI (DISOCCUPAZIONE)
 
Destinatari della nuova normativa di tutela contro la disoccupazione sono tutti i lavoratori dipendenti non agricoli, Rispetto alla precedente normativa sono stati inclusi gli apprendisti, gli artisti, i soci lavoratori di cooperativa.
 
I requisiti per ottenere il diritto all’AspI sono:
 
Essere in stato di disoccupazione, avere 2 anni di assicurazione, ovvero avere accreditato almeno un contributo contro la disoccupazione (o ASpI) oltre il biennio antecedente il primo giorno successivo a quello della perdita del lavoro e avere almeno 52 settimane di contribuzione negli ultimi 24 mesi.
 
I requisiti per ottenere il diritto alla mini AspI sono:
 
Essere in stato di disoccupazione, avere 2 anni di assicurazione, ovvero avere accreditato almeno un contributo contro la disoccupazione (o ASpI) oltre il biennio antecedente il primo giorno successivo a quello della perdita del lavoro e avere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi
 
Misura dell'indennità
 
L'articolo 2 della legge 92/2012 è molto chiaro in merito all'individuazione della retribuzione da prendere in considerazione al fine di calcolare gli importi di indennità ASpI e mini ASpI spettanti. Il comma 6, infatti, prescrive che” l'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.” Fino al limite retributivo di € 1.192.98 l'indennità sarà pari al 75% della retribuzione mensile media del biennio come sopra individuata , oltre il limite retributivo di € 1.192.98 si andrà a sommare il 25% dell'eccedenza. L'importo in pagamento non potrà comunque essere superiore al limite massimo “alto” della indennità di cassa integrazione. Nel 2014 tale limite è pari a € 1.165,58.
 
La durata prevista per l’Aspi è di 8 mesi mesi fino ai 50 anni di età e di 12 per gli ultra 50enni, con decurtazione del 15% dell’indennità come sopra definita, dopo il primo semestre.
 
La durata prevista per la mini ASpI è pari alla meta delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 12 mesi.
 
Entrambe le indennità non sono soggette alla ritenuta previdenziale del 5,84%

Febbraio 2014

 

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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