Novità contenute nel decreto legge 4/2022 (Decreto Legge Sostegni Ter)

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Il decreto legge 4/2022 (decreto sostegni ter), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 gennaio 2022 interviene con alcuni correttivi in materia di ammortizzatori sociali e con misure di sostegno per la ripresa economica delle imprese ancora in difficoltà.

Art. 22

Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia.

In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del D.L. 207/2012 possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.L. 103/2021 (Cassa COVID), per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.

È previsto un limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.

L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Art. 23

Aziende che al fine di mantenere la produzione esistente e la stabilità occupazionale abbiano stipulato contratti di solidarietà per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dal 1 gennaio 2022.

In caso di pagamento diretto degli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione, oneri inclusi ad essa connessi sono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi si vedrà sospeso il trattamento di integrazione per la durata del rapporto di lavoro.

Pertanto, dal 27 gennaio 2022 potrà essere concessa, in caso di esaurimento degli strumenti ordinari, la proroga dell’intervento straordinario per riorganizzazione aziendale sino ad un massimo di 12 mesi e sino ad un massimo di 6 mesi per proroga della causale di crisi.

In caso di esaurimento dello strumento di solidarietà la proroga è concessa per ulteriori 12 mesi.

La proroga è prevista per gli anni 2022, 2023, 2024 e si applica per ciascun anno finanziario.

 

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 8 febbraio 2022

 

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