Proroga Cigs e proroga degli sgravi contributivi per i Contratti di Solidarietà

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Il 13 febbraio scorso il Ministero ha emanato la Circolare n.3 con la quale illustra le condizioni per la proroga della Cigs e della riduzione contributiva nel caso di imprese che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015.

Proroga trattamenti di Cigs in corso

Viene concessa se sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

L'accordo sindacale va comunque sottoscritto prima della presentazione.

L'istanza di autorizzazione del trattamento deve essere trasmessa telematicamente alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl 98189/2016, allegando una relazione che indichi il numero dei lavoratori interessati e le modalità di sospensione/riduzione d'orario previste per il periodo di prosecuzione dei trattamenti per i quali si inoltra la richiesta.

Proroga sgravi contributivi dei Contratti di solidarietà

Lo sgravio contributivo è riconosciuta, sempre nella misura del 35% della contribuzione, al aziende con una riduzione d'orario superiore al 20%.

La richiesta di proroga può essere concessa al termine dei 24 mesi già oggetto di decontribuzione e in ogni caso non può superare,nell'unità produttiva interessata dall'accordo ministeriale siglato in sede governativa entro il 31 luglio 2015, gli ulteriori 24 mesi complessivi.

L'istanza va presentata con modalità telematica entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del Dl 98189/2017.

 

Fiom nazionale

 

Roma 24 febbraio 2017