Martedì, 10 Dicembre 2024

Interpretazione legge di stabilità su interventi per l'ottenimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto

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A fronte di diverse domande che ci sono state poste, relativamente a quanto previsto dalla legge di stabilità nel comma 115 articolo 1 e relativamente a interventi per l'ottenimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, vi forniamo l'interpretazione corretta di questo comma, frutto di rapporti tenuti con la Presidenza nazionale dell'Inca e con l'Avvocato Massimiliano Del Vecchio.

Cosa dice il comma 115 articolo 1 Legge 190/2014?

Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Inps e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'Inail, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 47 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo, in cui l'esposizione si è realizzata, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

Cosa vuol dire tutto ciò?

Il beneficio sarà applicabile dunque ai lavoratori che sono stati dipendenti di aziende che hanno collocato tutti gli stessi lavoratori in mobilità, o per cessata attività o per fallimento. Il beneficio vale per quei lavoratori che, sussistendo questa prima condizione, hanno proposto una causa che si è conclusa con sentenza che ha riconosciuto solo la rivalutazione contributiva per 1,25 senza anticipazione della pensione. Se questi lavoratori volessero proporre istanza all'Inps entro il 31.1.2015 possono usufruire della rivalutazione contributiva per 1,50 e godere, in presenza dei presupposti, dell'anticipazione del diritto dell'andata in pensione.

E' importante e urgente che tutte le strutture verifichino dell'esistenza di tali presupposti per i lavoratori di imprese che operavano nei propri territori, e si dia immediata informazione ai lavoratori.

Maurizio Marcelli

Roma, 26 gennaio 2015

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