In ragione della nuova composizione dei gruppi dirigenti ci è stato chiesto da diversi territori un chiarimento per quanto riguarda la corretta applicazione dell’art. 5 Permessi per motivi sindacali e cariche elettive - Sez. Seconda - Diritti Sindacali.
Nello specifico, la formulazione “potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare”, per coloro che “siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici” le 24 ore non sono da ritenersi il numero massimo di permessi a disposizione ma invece come riferimento ad ogni singola possibile carica.
Pertanto, a titolo di esempio, qualora un delegato sindacale facesse parte sia del direttivo provinciale Fiom sia del direttivo Confederale del proprio territorio, lo stesso ha a disposizione 48 ore a trimestre e non solo 24.
Lo stesso criterio vale se oltre al direttivo provinciale Fiom facesse parte dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale Comitato Fiom.
L’unico ambito di competenza escluso riguarda l’ambito regionale sia a livello di categoria che Confederale.
Naturalmente, sono fatte salve le eventuali intese aziendali in materia di monte ore sindacale.
Le nomine negli organismi dirigenti menzionati e le eventuali variazioni devono essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali alle Associazioni industriali territoriali, che a loro volto comunicheranno all’azienda di cui il lavoratore appartiene.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 22 febbraio 2023