Venerdì, 29 Marzo 2024

Riconosciuto il congedo retribuito alle lavoratrici vittime di violenza di genere

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L'Inps – a distanza di un anno dall'approvazione del decreto legislativo “Misure per la conciliazione

delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” – ha emesso la circolare applicativa che regolamenta l'art.24 del D.lgs 80/15 relativo al diritto ad assentarsi dal lavoro con un congedo retribuito e la copertura della contribuzione figurativa per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato vittime di violenza di genere.

L'art. 24 del D. lgs 80/15 prevede il diritto:

 ad assentarsi dal lavoro fino ad un massimo di tre mesi per svolgere i percorsi di protezione certificati;

 il riconoscimento di una indennità sostitutiva corrispondente all'ultima retribuzione;

 il riconoscimento della contribuzione figurativa.

La circolare Inps n 65 del 15/4/2016 definisce che il congedo spetta:

 per un massimo di 90 giorni lavorativi, in modalità giornaliera o oraria (minimo di 4 ore giornaliere in assenza di contrattazione);

 non è fruibile nei giorni in cui non c'è attività lavorativa o dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

 è fruibile entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione.

Questo diritto è esercitabile per le lavoratrici del settore privato e pubblico a condizione che:

 siano titolari di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l'attività lavorativa;

 siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalla Case Rifugio.

La lavoratrice ha diritto

 al pagamento dell'indennità pari al 100% dell'ultima retribuzione per le giornate o le ore di congedo usufruite

 la contribuzione figurativa per il periodo di congedo usufruito.

L'azienda è tenuta ad anticipare la retribuzione con le stesse regole previste per la maternità.

Sono escluse le lavoratrici domestiche mentre quelle con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto al solo congedo senza il pagamento dell'indennità e riconoscimento della

contribuzione figurativa.

La lavoratrice, nei confronti dell'azienda, per aver diritto al congedo e alla relativa indennità deve:

 preavvisare almeno 7 giorni prima dell'inizio del congedo, salvo casi di oggettiva impossibilità;

 indicare la data di inizio e di fine del periodo di congedo;

 consegnare la certificazione relativa al percorso di protezione.

 

In allegato il decreto legislativo 80/2015 e la circolare Inps n 65

 

Fiom nazionale

Roma, 19 aprile 2016

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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