Venerdì, 29 Marzo 2024

Nota Ufficio Sindacale sul “Decreto Dignità”



Il 2 luglio 2018 il Governo ha emanato un decreto legge che interviene sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato anche se somministrato, sull’indennità in caso di licenziamento ingiustificato e che introduce limiti alla delocalizzazione per le imprese che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
In sede di conversione in legge il Parlamento può apportare modifiche anche rilevanti. Eventuali emendamenti in sede di conversione producono i loro effetti da giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.
La mancata conversione fa perdere al decreto – legge efficacia sin dal momento della sua emanazione.

Contratto di lavoro a tempo determinato:
Il decreto riduce la durata massima del contratto a TD e reintroduce l’obbligo per le imprese di indicare le causali in caso di ricorso ai contratti a termine. Inoltre aumenta dello 0,5% il contributo addizionale dovuto dalle imprese per i rapporti di lavoro a termine portandolo all’1,9%.
Le norme sono applicate anche ai lavoratori somministrati a tempo determinato.
Si applica:
    • ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data dell’entrata in vigore del decreto;
    • alle proroghe e ai rinnovi dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

La durata massima è ridotta da 36 a 24 mesi.
    • il contratto a termine fino a 12 mesi non prevede causale;
    • il contratto a termine con una durata superiore a 12 mesi, comunque non oltre i 24 mesi, prevede che sia instaurato solo in caso di esigenze temporanee e oggettive (sostituzione di altri lavoratori) e in caso di esigenze connesse a incrementi temporanei e non programmabili dell’attività ordinaria.

Proroghe:
il numero massimo di proroghe consentite al contratto a termine è pari a 4; al superamento dei 24 mesi o dalla data di decorrenza della 5^ proroga il contratto si trasforma a tempo indeterminato; il contratto a termine può essere prorogato:
    •  fino a 12 mesi senza causali.
    • dopo i 12 mesi solo in caso di esigenze temporanee e oggettive (sostituzione di altri lavoratori) e in caso di esigenze connesse a incrementi temporanei e non programmabili dell’attività ordinaria.

Rinnovi:
    • il contratto a termine può essere rinnovato solo in caso di esigenze temporanee e oggettive (sostituzione di altri lavoratori) e in caso di esigenze connesse a incrementi temporanei e non programmabili dell’attività ordinaria.
L’impugnazione del contratto a tempo determinato può essere fatta entro 180 giorni dalla scadenza dello stesso.

Indennità in caso di licenziamento ingiustificato per i contratti di lavoro instaurati in applicazione del “jobs act” (in assenza di tutela art. 18) :
Il decreto eleva l’indennità minima e massima dovuta al lavoratore in caso di licenziamento ingiustificato fissando un minimo di 6 mensilità e un massimo di 36 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Rimane in vigore la norma che prevede che l’indennità sia determinata in un importo pari a 2 mensilità per ogni anno di lavoro.

Limiti alla delocalizzazione per le imprese che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato:
Il decreto introduce norme che valgono per le imprese italiane ed estere che operano sul territorio nazionale e abbiano beneficiato di aiuti di Stato a sostegno degli investimenti.
Il beneficio decade quando l’attività, tutta o in parte, viene delocalizzata - entro i 5 anni dalla data di conclusione dell’aiuto di Stato - in Stati non appartenenti all’Unione Europea; l’impresa dovrà restituire da 2 a 4 volte l’importo dell’aiuto di Stato ricevuto.
Il decreto vincola l’iper ammortamento (es: con investimento 100, ammortamento consentito pari a 150) previsto per gli investimenti legati al modello “industria 4.0” alla condizione che l’investimento sia destinato a strutture produttive sul territorio italiano. In caso di cessione o delocalizzazione deve essere restituito.

Michela Spera

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La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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